La legge di stabilità è entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2014 introducendo le seguenti disposizioni:
- Deduzione Irap per incremento base occupazionale;
- ACE;
- Rivalutazione beni d’impresa;
- Rivalutazione terreni e partecipazioni al 01.01.2014;
- Riallineamento valore partecipazione di controllo;
- Deducibilità canoni di leasing;
- Attività immateriali con crediti d’imposta;
- Deducibilità parziale IMU
1. DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
La Legge di Stabilità 2014 modifica l’art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, prevedendo, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che va ad incrementare la base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta limitatamente all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi.
I costi per il personale dipendente ammessi in deduzione sono quelli riferibili ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.
Per verificare la sussistenza dell’incremento occupazionale, occorrerà fare riferimento alla consistenza dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza al termine di ciascun periodo d’imposta e confrontarla con il corrispondente valore medio esistente nel periodo di riferimento rappresentato dal periodo d’imposta precedente a quello per il quale si effettua il calcolo. Il risparmio di Irap effettivo massimo è dunque pari a 585 euro (15.000 x 3,9%) per tre anni.
La deduzione decade se, negli esercizi successivi, il numero dei dipendenti risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente occupati in quello di assunzione.
2. ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)
L’ACE (Aiuto alla crescita economica), cioè il bonus per le capitalizzazioni introdotto dal governo Monti, salirà progressivamente. In particolare, per le società che accantonano gli utili a riserva o aumentano il patrimonio con apporti dei soci in denaro, la deduzione degli aumenti di capitale, pari al 3% fino al 2013, viene così rimodulata:
- 4% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014;
- 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016.
Ai fini della determinazione dell’acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l’aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014 e 4% per il 2015).
Dal 2017 (settimo periodo d’imposta successivo al 31.12.2010), invece, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Ritorna, per società di capitali ed enti non commerciali per quanto concerne l’attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 (sono esclusi gli immobili, quindi aree edificabili, terreni agricoli, fabbricati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Ne consegue che sono rivalutabili tutti i beni immobili e mobili strumentali, quelli immateriali, nonché le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie).
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (bilancio 2013, il maggior valore verrà riconosciuto dal 2016).
La rivalutazione avviene versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al:
- 16% sui beni ammortizzabili;
- 12% sui beni non ammortizzabili.
Le imposte sostitutive (sia quella per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, sia quella per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali) devono essere versate in 3 rate annuali di pari importo senza interessi. In particolare, la prima va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, mentre le successive vanno versate entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere versati in compensazione di eventuali crediti d’imposta ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o comunque per la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima dell’inizio del quarto anno successivo a quello di rivalutazione, le plusvalenze o minusvalenze sono calcolate con riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
4. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Viene riaperto il termine per poter effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni, grazie ad una modifica all’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002.
Si stabilisce, infatti, la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; posseduti alla data del 1° gennaio 2014, non in regime di impresa, da parte di:
- persone fisiche;
- società semplici e associazioni professionali;
- enti non commerciali.
Per poter effettuare la rivalutazione è necessario provvedere, entro il 30.06.2014, a:
- redazione ed asseverazione di apposita perizia di stima;
- il versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione
risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
- 2%, per le partecipazioni non qualificate;
- 4%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Resta fermo che l’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Questa nuova riapertura dei termini potrà interessare fra l’altro i contribuenti per rideterminare al ribasso il valore dei terreni, oggetto di una precedente rivalutazione, che in questi anni subito una svalutazione.
5. RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Gli artt. 10-‐bis e 10-‐ter del D.L. n. 185/2008 prevedevano, per le operazioni effettuate fino al 2011, la possibilità, per società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria, di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% in unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in riferimento al quale è effettuata l’operazione.
La legge di Stabilità 2014 porta a regime tale possibilità di riallineamento prevedendo che le predette disposizioni “si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012”.
Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.
Gli effetti del riallineamento sono revocati in caso di atti di realizzo, effettuati anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.
6. DEDUCIBILITA’ CANONI DI LEASING
Viene modificata la disciplina fiscale, in materia di imposte dirette, sulla deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.
In particolare, viene modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni, che è ora pari:
- alla metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento per la generalità dei beni mobili;
- a 12 anni per i beni immobili.
Resta fermo, comunque, che i canoni possono essere dedotti in un periodo di tempo che non può essere inferiore a quello fissato dal comma 7 dell’art. 102 TUIR, legato al periodo d’ammortamento e risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali.
Le novità sono applicabili ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2014.
Per i lavoratori autonomi, quindi, in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare, pertanto, il minimo di otto anni e il massimo di quindici).
Per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, resta confermata la deducibilità dei canoni di leasing per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale stabilito.
Ulteriore novità riguardante il leasing è l’eliminazione dal 1° gennaio 2014 dell’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) sul riscatto dei veicoli in leasing.
7. ATTIVITA’ IMMATERIALI CON CREDITI D’IMPOSTA
Con decorrenza dall’esercizio 2013, la L. 147/2013 modifica la disciplina della trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d’imposta, prevista dall’art. 2, commi 55 e seguenti, D.L. 225/2010, come segue:
- ai fini IRES, ferma restando la previgente disciplina, per gli enti creditizi e finanziari essa è estesa alle DTA relative alle svalutazioni e perdite su crediti deducibili in quote costanti in 5 esercizi, secondo il meccanismo introdotto dal comma 160 della stessa L. 147/2013;
- si introduce la trasformazione anche delle DTA riferibili all’IRAP, e stanziate in relazione al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, nonché a fronte delle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile, secondo quanto previsto dal comma 158 della L. 147/2013. In relazione all’IRAP, tale disciplina, oltre ad essere applicabile in presenza di una perdita di esercizio, è estesa all’ipotesi in cui dalla dichiarazione dell’IRAP emerga un valore della produzione netta negativo, prevedendo in tal caso che la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce ai componenti negativi appena elencati, che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IRAP in cui viene rilevato il valore negativo della produzione.
8. DEDICUBILITA’ PARZIALE IMU
Viene previsto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura a partire dal 2014.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota è elevata al 30 per cento.
La deducibilità deve avvenire nel rispetto del principio di cassa. Ne consegue che si deduce solo l’ammontare effettivamente pagato nell’esercizio.
La deducibilità dell’IMU non riguarda gli immobili destinati alla vendita.
Permane l’indeducibilità del tributo ai fini dell’IRAP.
Tale deducibilità parziale è stata introdotta, a fronte del ripristino, sempre con effetto dal 2013, della tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.
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