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Mese

gennaio 2014

Legge di stabilità 2014: le principali novità ‘pensioni e lavoro’

La legge di stabilità è entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2014 introducendo le seguenti disposizioni: Novità fiscali:

  1. Contributo di solidarietà;
  2. Contributo di solidarietà sulle “pensioni d’oro”;
  3. Rimborsi indebiti modello 730.

1. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

È stata stabilita la proroga anche per il triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà dovuto dai contribuenti con reddito complessivo eccedente il limite di euro 300.000. Il contributo, introdotto dall’art. 2, comma 2, D.L. n. 138/2011, è pari al 3% del reddito complessivo eccedente il limite di euro 300.000.

2. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SULLE “PENSIONI D’ORO”

Viene reintrodotto per gli anni 2014, 2015, e 2016 il contributo di solidarietà sulle c.d. pensioni d’oro” (per il 2013, secondo quanto riportato dalla circolare INPS n. 149 del 28 dicembre 2012, il trattamento pensionistico obbligatorio risulta essere pari ad euro 495,43 euro mensili per 13 mensilità, ossia 6.440,59 euro annui).

A seguito di tale disposizione, il contributo di solidarietà opererà nel modo seguente:

  • · il 6% per gli importi mensili compresi tra 6.936,02 euro e 9.908,60 euro;
  • · il 12% per la parte eccedente tale ultimo importo fino a 14.862,90 euro;
  • · il 18% per le pensioni di importo mensile superiore.

3. RIMBORSI INDEBITI MODELLO 730

Per evitare l’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF ai contribuenti nell’ambito del modello 730, viene affidato all’Agenzia delle Entrate il compito di verificare, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l’Agenzia stessa, l’effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

Se, a seguito delle operazioni di controllo, il rimborso risulta comunque spettante, esso è erogato dall’Agenzia delle Entrate.

La nuova disposizione si applica alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014, quindi dal modello 730/2014 (redditi 2013).

 

Legge di stabilità 2014: le principali novità ‘fisco e famiglia’

 La legge di stabilità è entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2014 introducendo le seguenti disposizioni:

  1. Pagamenti tracciabili per i canoni di locazione abitativi
  2. Detrazioni redditi di lavoro dipendente;
  3. Detrazioni risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e mobili, misure antisismiche;
  4. Imposta di bollo prodotti finanziari;
  5. Ivafe;
  6. Contributo gestione separata INPS;
  7. Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo;
  8. Rideterminazione detrazioni di oneri.

1. PAGAMENTI TRACCIABILI PER I CANONI DI LOCAZIONI ABITATIVI

In deroga al limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti, previsto all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/97, è previsto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) che ne assicurino la tracciabilità, da parte del locatore e del conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali. Tale disposizione non si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle locazioni di immobili strumentali.

Inoltre al fine di contrastare l’evasione fiscale, è attribuita al Comune l’attività di monitoraggio di tali contratti.

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2. DETRAZIONI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Per i redditi di lavoro dipendente, relativamente alla detrazione IRPEF prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR sono stati modificati gli importi della detrazione e le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.

Le nuove norme prevedono l’applicazione di una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

DETRAZIONE SUL LAVORO DIPENDENTEReddito complessivo

R.C. minore o uguale a 8.000 euro

Detrazione: 1.880 euro

R.C. maggiore a 8.000 euro o minore/uguale a 28.000 euro

Detrazione: 978 + 902 x (28.000 – R.C.) / 20.000

R.C. superiore a 28.000 euro o minore/uguale a 55.000 euro

Detrazione: 978 x (55.000 – R.C.) / 27.000

R.C. uguale o superiore a 55.000 euro

Detrazione: 0 euro

Per quanto concerne la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, viene ulteriormente prorogata l’agevolazione calcolata nella misura del:3. DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E MOBILI, MISURE ANTISISMICHE

  • · 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014;
  • · 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.

Con riguardo agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del:

  • · 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015;
  • · 50% per le spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.2016.

E’ stata disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, sempre con il limite massimo di spesa di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR. In particolare, la detrazione spetta nella misura del:

  • · 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2014;
  • · 40% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime, cioè nella misura pari al 36%, con limite di spesa di € 48.000.

Contemporaneamente, per i contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione di un immobile, è prorogata per un altro anno, quindi fino al 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) la detrazione IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L’agevolazione spetterà, quindi, per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014, su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 10.000 e sempre nella percentuale del 50%.

Viene prorogata anche la detrazione IRPEF per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR) attivate dal 6 giugno 2013 per gli edifici che si trovano ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

4. IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI

Dal 2014 la misura dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5 per mille al 2 per mille.

Inoltre, viene modificata la nota 3-ter del citato art. 13, la quale finora stabiliva per il 2013 che tale imposta di bollo avesse una misura minima di euro 34,20 e solo se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, a decorrere dall’anno 2013, anche una misura massima di euro 4.500.

Ora, la nota 3-ter modificata dalla Legge di Stabilità 2014, a partire dal 2014:

  • · non prevede più la soglia minima di euro 34,20;
  • · solo se per i soggetti diversi da persone fisiche, aumenta la misura massima dell’imposta da euro 4.500

a euro 14.000.

E’ rimasto invariato il regime degli estratti di conto corrente bancario e postale nonché dei libretti di risparmio anche postali:

  • · imposta di bollo annuale di 34,20 euro, se il cliente è persona fisica;
  • · imposta di bollo annuale di 100 euro, se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica.

Infine si ricorda, che se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro.

5. IVAFE

La misura dell’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero, passa dal 2014 dal 1,5 per mille al 2 per mille.

6. CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS

Viene previsto un aumento alle aliquote dei contributi dovuti alla sezione separata dell’Inps. In particolare, dal 2014, l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%. Per il 2015 l’aliquota è fissata al 23,5%.

L’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27,72% (27% + 0,72%), per gli altri iscritti in via esclusiva (co-coco e cocopro), invece, dal primo gennaio 2014 l’aliquota pensionistica aumenta di un punto e passa al 28% seguendo la progressione già prevista che si concluderà nel 2018 una volta raggiunta quota 33%, al pari dei lavoratori subordinati.

7. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Relativamente alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, viene stabilito che il contribuente può estinguere, senza interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:

  • · di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo;
  • · dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n.112/1999).

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013.

Non è, invece, ammessa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La definizione agevolata si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.02.2014. A tal fine, la riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.03.2014; fino a tale data, sono sospesi anche i termini di prescrizione.

Entro il 30.06.2014 il contribuente è informato, mediante posta ordinaria, dell’avvenuta estinzione del debito.

8. RIDETERMINAZIONE DETRAZIONE DI ONERI

Entro il prossimo 31 gennaio 2014, la legge di stabilità 2014, prevede che vengano adottati i provvedimenti normativi per razionalizzare le detrazioni per tutti gli oneri ricompresi nell’art.15 del DPR 917/86. Si tratta di tutti gli oneri detraibili ai quali, attualmente, in sede di dichiarazione dei redditi si applica la detrazioni del 19% (a titolo di esempio interessi passivi su mutui ipotecari, spese sanitarie, spese di istruzione, etc) .

Qualora entro tale data non vengano adottati i provvedimenti, la detrazione ammessa per gli oneri sostenuti nell’anno 2013 verrà ridotta al 18% per passare, poi, al 17% per quelli sostenuti nell’anno 2014.

 

Legge di stabilità 2014: le principali novità ‘fisco e impresa’

La legge di stabilità è entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2014 introducendo le seguenti disposizioni:

  1. Deduzione Irap per incremento base occupazionale;
  2. ACE;
  3. Rivalutazione beni d’impresa;
  4. Rivalutazione terreni e partecipazioni al 01.01.2014;
  5. Riallineamento valore partecipazione di controllo;
  6. Deducibilità canoni di leasing;
  7. Attività immateriali con crediti d’imposta;
  8. Deducibilità parziale IMU

1. DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

La Legge di Stabilità 2014 modifica l’art. 11, comma 4-­quater, D.Lgs. n. 446/97, prevedendo, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che va ad incrementare la base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.

La deduzione spetta limitatamente all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi.

I costi per il personale dipendente ammessi in deduzione sono quelli riferibili ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

Per verificare la sussistenza dell’incremento occupazionale, occorrerà fare riferimento alla consistenza dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza al termine di ciascun periodo d’imposta e confrontarla con il corrispondente valore medio esistente nel periodo di riferimento rappresentato dal periodo d’imposta precedente a quello per il quale si effettua il calcolo. Il risparmio di Irap effettivo massimo è dunque pari a 585 euro (15.000 x 3,9%) per tre anni.

La deduzione decade se, negli esercizi successivi, il numero dei dipendenti risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente occupati in quello di assunzione.

2. ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

L’ACE (Aiuto alla crescita economica), cioè il bonus per le capitalizzazioni introdotto dal governo Monti, salirà progressivamente. In particolare, per le società che accantonano gli utili a riserva o aumentano il patrimonio con apporti dei soci in denaro, la deduzione degli aumenti di capitale, pari al 3% fino al 2013, viene così rimodulata:

  • 4% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014;
  • 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015;
  • 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016.

Ai fini della determinazione dell’acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l’aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014 e 4% per il 2015).

Dal 2017 (settimo periodo d’imposta successivo al 31.12.2010), invece, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

Ritorna, per società di capitali ed enti non commerciali per quanto concerne l’attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 (sono esclusi gli immobili, quindi aree edificabili, terreni agricoli, fabbricati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Ne consegue che sono rivalutabili tutti i beni immobili e mobili strumentali, quelli immateriali, nonché le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie).

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (bilancio 2013, il maggior valore verrà riconosciuto dal 2016).

La rivalutazione avviene versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al:

  • 16% sui beni ammortizzabili;
  • 12% sui beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive (sia quella per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, sia quella per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali) devono essere versate in 3 rate annuali di pari importo senza interessi. In particolare, la prima va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, mentre le successive vanno versate entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere versati in compensazione di eventuali crediti d’imposta ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o comunque per la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima dell’inizio del quarto anno successivo a quello di rivalutazione, le plusvalenze o minusvalenze sono calcolate con riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

4. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene riaperto il termine per poter effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni, grazie ad una modifica all’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002.

Si stabilisce, infatti, la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; posseduti alla data del 1° gennaio 2014, non in regime di impresa, da parte di:
  • persone fisiche;
  • società semplici e associazioni professionali;
  • enti non commerciali.

Per poter effettuare la rivalutazione è necessario provvedere, entro il 30.06.2014, a:

  • redazione ed asseverazione di apposita perizia di stima;
  • il versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione

risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

  • 2%, per le partecipazioni non qualificate;
  • 4%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Resta fermo che l’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Questa nuova riapertura dei termini potrà interessare fra l’altro i contribuenti per rideterminare al ribasso il valore dei terreni, oggetto di una precedente rivalutazione, che in questi anni subito una svalutazione.

5. RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Gli artt. 10-­‐bis e 10-­‐ter del D.L. n. 185/2008 prevedevano, per le operazioni effettuate fino al 2011, la possibilità, per società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria, di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% in unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in riferimento al quale è effettuata l’operazione.

La legge di Stabilità 2014 porta a regime tale possibilità di riallineamento prevedendo che le predette disposizioni “si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012”.

Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Gli effetti del riallineamento sono revocati in caso di atti di realizzo, effettuati anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.

6. DEDUCIBILITA’ CANONI DI LEASING

Viene modificata la disciplina fiscale, in materia di imposte dirette, sulla deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare, viene modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni, che è ora pari:

  • alla metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento per la generalità dei beni mobili;
  • a 12 anni per i beni immobili.

Resta fermo, comunque, che i canoni possono essere dedotti in un periodo di tempo che non può essere inferiore a quello fissato dal comma 7 dell’art. 102 TUIR, legato al periodo d’ammortamento e risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali.

Le novità sono applicabili ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2014.

Per i lavoratori autonomi, quindi, in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare, pertanto, il minimo di otto anni e il massimo di quindici).

Per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, resta confermata la deducibilità dei canoni di leasing per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale stabilito.

Ulteriore novità riguardante il leasing è l’eliminazione dal 1° gennaio 2014 dell’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) sul riscatto dei veicoli in leasing.

7. ATTIVITA’ IMMATERIALI CON CREDITI D’IMPOSTA

Con decorrenza dall’esercizio 2013, la L. 147/2013 modifica la disciplina della trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d’imposta, prevista dall’art. 2, commi 55 e seguenti, D.L. 225/2010, come segue:

  • ai fini IRES, ferma restando la previgente disciplina, per gli enti creditizi e finanziari essa è estesa alle DTA relative alle svalutazioni e perdite su crediti deducibili in quote costanti in 5 esercizi, secondo il meccanismo introdotto dal comma 160 della stessa L. 147/2013;
  • si introduce la trasformazione anche delle DTA riferibili all’IRAP, e stanziate in relazione al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, nonché a fronte delle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile, secondo quanto previsto dal comma 158 della L. 147/2013. In relazione all’IRAP, tale disciplina, oltre ad essere applicabile in presenza di una perdita di esercizio, è estesa all’ipotesi in cui dalla dichiarazione dell’IRAP emerga un valore della produzione netta negativo, prevedendo in tal caso che la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce ai componenti negativi appena elencati, che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IRAP in cui viene rilevato il valore negativo della produzione.

8. DEDICUBILITA’ PARZIALE IMU

Viene previsto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura a partire dal 2014.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota è elevata al 30 per cento.

La deducibilità deve avvenire nel rispetto del principio di cassa. Ne consegue che si deduce solo l’ammontare effettivamente pagato nell’esercizio.

La deducibilità dell’IMU non riguarda gli immobili destinati alla vendita.

Permane l’indeducibilità del tributo ai fini dell’IRAP.

Tale deducibilità parziale è stata introdotta, a fronte del ripristino, sempre con effetto dal 2013, della tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

Visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari superiori a 15.000 euro

La Legge di Stabilità 2014, approvata in data 23 dicembre 2013 stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo alternativamente di:

• ottenere l’apposizione nella dichiarazione dei redditi del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato; • far sottoscrivere la dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile, se presente (collegio sindacale o società di revisione).

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La motivazione circa l’introduzione di questa nuova stretta sulle compensazioni fiscali, è la stessa che ha portato nel 2009 all’adozione delle più restrittive regole relative all’utilizzo del credito IVA, cioè il contrasto dei fenomeni di abuso e frode mediante compensazione dei crediti fiscali nel comparto delle imposte sui redditi. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, a differenza dell’utilizzo in compensazione del credito IVA, che richiede il preventivo invio della dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità, la presentazione delle dichiarazioni (Mod. Unico, IRAP e 770) dovrà avvenire entro i termini ordinari. Sembrerebbe quindi possibile effettuare la compensazione di tali crediti già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei crediti stessi, senza attendere l’invio delle relative dichiarazioni. Ad esempio, il credito IRAP relativo all’anno 2013, anche se di ammontare superiore a 15.000 euro, potrà essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2014 anche se la relativa dichiarazione annuale, modello IRAP 2014, riferita ai redditi 2013, munita dell’apposito visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, sarà presentata, solo successivamente, entro il 30 settembre 2014.
Si ricorda, infine, che il c.d. “sblocca debiti”, D.L. n.35/13 convertito dalla L. n.64/13, prevede, tra l’altro, l’innalzamento dal 2014 del limite massimo di compensazione nel modello F24 dei crediti e contributi. Tale limite, passa da 516.456,90 euro a 700.000,00 euro.

 

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