
Approvato il 31 maggio 2014, l’art bonus ha superato la metà della propria vita. L’art. 1 del d.l. 83/14 ha infatti introdotto un’agevolazione fiscale temporanea al fine di favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura: tale agevolazione rimarrà in vigore fino alla scadenza del triennio 2014-2016 (anche se occorre dire che si è già cominciato a discutere di una sua possibile ‘stabilizzazione’).
L’agevolazione è ammessa solo per alcuni specifici ma comunque ampi casi:
Beneficiario |
Oggetto |
beni culturali pubblici |
interventi di manutenzione, protezione e restauro |
istituti e luoghi di cultura di appartenenza pubblica*, fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione |
interventi di sostegno |
enti e istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo |
realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti |
concessionari e affidatari di beni culturali pubblici |
interventi di manutenzione, protezione e restauro |
* musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali |
|
L’art bonus, tecnicamente, consiste, in un credito d’imposta pari a una percentuale dell’importo erogato e variabile a seconda dell’anno in cui ha avuto luogo:
Anno |
Credito spettante |
2014 |
65% |
2015 |
65% |
2016 |
50% |
L’utilizzo del credito ha alcune caratteristiche che si differenziano a seconda del soggetto erogante e riguardano il limite massimo dell’agevolazione e gli aspetti operativi del suo riconoscimento:
|
Persone fisiche ed enti non commerciali |
Titolari di reddito d’impresa e stabili organizzazioni di imprese non residenti |
limite |
15% del reddito imponibile (senza alcun limite quantitativo) |
5 per mille dei ricavi (senza alcun limite quantitativo) |
modalità |
in dichiarazione dei redditi |
compensazione mediante F24 |
primo utilizzo |
dichiarazione relativa all’anno dell’erogazione |
dal 1° giorno del periodo successivo all’erogazione |
Altre caratteristiche del credito (il suo utilizzo nel tempo e i metodi di versamento delle erogazioni) sono, invece, comuni a tutti i soggetti:
utilizzo del credito |
in 3 quote annuali di pari importo |
utilizzo del credito successivamente ai tre anni per quote non utilizzate |
nessun limite temporale |
mezzi di erogazione |
banca, posta, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari |
Sotto il profilo fiscale l’art bonus non ha rilevanza sulla formazione delle imposte sui redditi e sull’IRAP mentre si è avuto cura di evitare duplicazioni con altri benefici fiscali nell’ambito della cultura:
Questioni fiscali |
Regime |
concorso alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (comprese le addizionali regionali e comunali) |
no |
concorso alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP |
no |
rilevanza ai fini della determinazione della quota interessi passivi deducibili |
no |
rilevanza ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa |
no |
detrazione IRPEF del 19% |
non consentita nel periodo di applicazione del regime agevolato ** |
deduzione degli oneri di utilità sociale |
non consentita nel periodo di applicazione del regime agevolato ** |
** la disciplina del TUIR rimane in vigore per le fattispecie non previste dall’art bonus
Come già accennato è attualmente in corso un dibattito, sostenuto sia dal MIBACT che dall’ANCI, volto al mantenimento della percentuale del 65% anche per l’anno 2016 oltre che, se se ne verificasse la sostenibilità, a rendere l’art bonus una misura strutturale e non più temporanea. Proprio quest’ultima prospettiva potrebbe segnare finalmente un passo verso un cambio di indirizzo nel rapporto tra Stato e Arte: l’art bonus, per come è strutturato attualmente, non risulta ancora fortemente attrattivo per i contribuenti e soprattutto per imprese e enti che continuano a preferire la formula delle sponsorizzazioni. Pensare di rendere deducibili le erogazioni, ad esempio, potrebbe favorire un maggiore afflusso di fondi così come potrebbe avvenire se venisse deciso un ampliamento dei casi per cui l’art bonus possa trovare applicazione.
Rimane da dire che, ad ogni modo, la norma attuale, per quanto perfettibile, è indubbiamente meglio del niente precedente.
***
* Lomb*art identifica l’impegno e lo studio che Lombard DCA dedica all’arte e alla cultura. A fianco degli eventi che stiamo producendo sotto il nome di Modello Unico abbiamo redatto (e continueremo e farlo) una serie di articoli che vanno ad esaminare il rapporto spesso conflittuale dell’arte e della cultura con il diritto e l’economia oltre che le norme che ne regolano il funzionamento.
Abbiamo creato nel nostro sito un’apposita pagina (e una distinta categoria sul nostro blog) per raccogliere tutto questo oltre ai contributi che di volta in volta abbiamo trovato e troveremo in rete sull’argomento.
Come per Modello Unico si tratta di mettere in relazione mondi che, per quanto possano apparire distanti, hanno di certo forti punti di contatto e, talvolta, si scoprono sinergici. Indispensabili.
Ci accompagna in questo viaggio oltre le colonne d’Ercole la galleria d’arte L’Affiche, storica e illuminata, assieme alla quale abbiamo in serbo alcune sorprese.

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