I beni ceduti da un’impresa come omaggio con finalità promozionali, subiscono un trattamento fiscale articolato a seconda che siano prodotti o commercializzati dall’azienda stessa ovvero che vengano acquistati all’esterno o in caso di altre particolari fattispecie.
Omaggi di beni di propria produzione o commercio
Gli omaggi di beni la cui produzione o la commercializzazione rientrino nell’attività dell’impresa non sono generalmente considerati quali spese di rappresentanza e, di norma, l’IVA derivante dall’acquisto di questi beni viene regolarmente detratta in quanto è difficile stabilire a priori quali beni verranno omaggiati e quali verranno venduti.
La cessione di questi omaggi è assoggettata a IVA e il cedente può, in alternativa, al fine di assolvere l’imposta:
- emettere una regolare fattura con applicazione dell’imposta facendosi pagare dal cliente solo l’IVA. Il documento dovrà essere consegnato al cliente e si dovrà effettuare una scrittura di storno del credito verso il cliente per un importo pari all’imponibile;
- emettere una regolare fattura con applicazione dell’imposta senza, però, richiedere il pagamento dell’IVA. In fattura dovrà essere riportata la dicitura “cessione gratuita ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del D.p.r. n. 633/1972 senza obbligo di rivalsa Iva ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.p.r. n. 633/1972”. Il documento va consegnato al cliente e si dovrà effettuare una scrittura di storno del credito verso il cliente rilevando così l’IVA non incassata come costo indeducibile;
- emettere un’autofattura assoggettando ad IVA il bene (indipendentemente dal valore); l’imponibile sarà pari al prezzo di acquisto o di produzione alla data di effettuazione dell’operazione del bene stesso. In questo caso non occorre consegnare al cliente omaggiato alcun documento. È consigliabile emettere comunque il DDT per poter identificare il destinatario e provare l’inerenza del costo con l’attività dell’impresa.
- tenere un registro degli omaggi sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso ma è necessario procedere alla numerazione progressiva delle sue pagine. L’utilizzo del registro degli omaggi permette di evitare l’emissione della fattura o dell’autofattura nel caso di omaggi. L’operazione deve essere registrata nel registro degli omaggi nel momento della cessione del bene se non viene emesso il documento di trasporto ovvero entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stato emesso il documento di trasporto e con riferimento al momento in cui l’operazione si considera effettuata. I valori totali risultanti dal registro degli omaggi devono essere periodicamente (mensilmente o trimestralmente, a seconda della periodicità della liquidazione IVA) riportati sul registro riepilogativo IVA.
Gli omaggi di beni rientranti nell’attività dell’impresa effettuati a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità assistenziali, di beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, alle Onlus e a popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi usufruiscono di un regime di esenzione IVA.
Gli omaggi di campioni gratuiti di beni di modico valore rientranti nell’attività propria vengono esclusi dall’applicazione dell’IVA se:
- i campioni sono distribuiti gratuitamente: si tratta di beni ceduti gratuitamente per migliorare la conoscenza e favorire la vendita e la diffusione sul mercato con lo scopo di implementare le vendite;
- tali campioni sono appositamente contrassegnati: i contrassegni devono essere apposti in maniera indelebile, per evitare che i beni in questione possano essere venduti in un momento successivo;
- i beni ceduti sono di modico valore: il termine di modico valore deve essere valutato con riferimento agli usi commerciali.
Omaggi di beni non di propria produzione o commercio
L’IVA assolta nel caso di acquisto di omaggi di beni non di propria produzione o commercio è detraibile se il bene ha un valore unitario non superiore a € 50,00.
La cessione di questo tipo di omaggi non richiede l’emissione della fattura in quanto non è assoggettata ad IVA. È opportuno, anche in questo caso, l’emissione di un DDT, (con causale omaggio), allo scopo di identificare il destinatario e provare l’inerenza della spesa con l’attività aziendale.
Omaggi ai dipendenti
L’IVA sugli omaggi che l’impresa fa ai propri dipendenti è indetraibile in quanto gli stessi non possono essere considerati come spese di rappresentanza, per mancanza del requisito di inerenza con l’esercizio dell’impresa. Essendo l’IVA indetraibile al momento dell’acquisto, la successiva cessione gratuita ai propri dipendenti è esclusa da IVA.
Se gli omaggi ai dipendenti si riferiscono a beni prodotti dall’impresa, la cessione gratuita sarà assoggettata a IVA, in quanto si è detratta l’IVA al momento dell’acquisto senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.
A livello di imposte dirette, gli omaggi ai dipendenti sono da considerarsi come erogazioni liberali a favore dei lavoratori e quindi deducibili dal reddito d’impresa (art. 95 del Tuir).
Ai fini IRAP, le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nei “costi del personale” non concorrendo alla formazione della base imponibile.
Omaggi a soggetti esteri Ue ed extra-Ue
Le cessioni gratuite poste in essere a beneficio di soggetti residenti nell’UE non sono configurabili come operazioni intracomunitarie in quanto, in questo caso, viene a mancare il presupposto dell’onerosità della cessione e si applica quanto scritto sopra a seconda che l’omaggio di beni sia inerente alla propria produzione o commercio o meno. Si applicano in questo caso le regole già viste per le operazioni interne.
Le cessioni gratuite effettuate nei confronti di soggetti extra-UE, sono considerate cessioni all’esportazione, con le ordinarie regole di imponibilità delle operazioni relative.
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