Riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi delle legge n. 104 del 1992, si ritiene opportuno precisare che la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’articolo 10, comma 1, lett. b), non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Si è dell’avviso, pertanto, che la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sia sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.
Tale soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Si ricorda, infatti, che con circ. n. 55/E del 2001 è stato precisato che, per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile, dal momento che l’accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l’accertamento dell’handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta, in definitiva, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.
Nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; la scrivente ritiene che la gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.
Detta indennità è, infatti, riconosciuta in favore di soggetti che versano in condizioni di particolare gravità quali, ad esempio, i cittadini riconosciuti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di una assistenza continua; gli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età e che, come gli invalidi totali, abbiano necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente (cfr. l. n. 508 del 1988 e d. lgs. 509 del 1988).