Premessa
L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione (in primo luogo Equitalia ma anche altri come sotto specificato). Il provvedimento comunemente definito rottamazione cartelle dovrà essere convertito in Legge entro il prossimo 21 dicembre.
Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito verso l’agente per la riscossione senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora originariamente richiesti ma limitandosi al pagamento delle sole:
- somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse;
- somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (comunque ricalcolato e ridotto) e di rimborso per le spese di procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in massimo 4 rate.
Cosa è possibile definire in via agevolata
La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, aventi ad oggetto:
- imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap)
- contributi previdenziali e assistenziali (INPS e altri enti previdenziali);
- imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella che viene riscossa all’importazione.
Rientrano nella rottamazione anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all’ICI o all’IMU ma non per tutti i Comuni.
Non sarà invece possibile ottenere la definizione agevolata per le cartelle esattoriali relative a:
- imposta sul valore aggiunto (IVA) che viene riscossa all’importazione;
- somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato”;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. In tale situazione vengono esclusi solamente gli interessi di mora e non anche la sanzione.
Come accedere alla sanatoria
Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesterà all’agente della riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, presentando entro il 23 gennaio 2017 un’apposita istanza, secondo un modello che sarà reso noto nei primi giorni di novembre.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto introduttivo della sanatoria, quindi entro il 24 aprile 2017, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la richiesta l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste indicando il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
I contribuenti potranno ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali saranno dovuti gli interessi di dilazione nella misura del 4,5% annuo:
- la prime due rate saranno ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute (ad esempio per un importo dovuto pari ad € 30.000, la prima e seconda rata saranno ciascuna pari ad € 10.000, mentre la terza e quarta rata saranno ciascuna pari ad € 5.000);
- la scadenza della terza rata non potrà superare il 15 dicembre 2017;
- la scadenza della quarta rata non potrà superare il 15 marzo 2018.
Sarà il debitore che nel modulo di richiesta di definizione agevolata indicherà il numero di rate col quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata ovvero di una delle rata del piano di dilazione previsto.
In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto in origine.
Benefici per il contribuente ammesso alla definizione agevolata
A seguito della presentazione della istanza di adesione alla definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione.
L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi di quanto sopra, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:
- non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo; ovvero
- non sia stata presentata istanza di assegnazione; ovvero
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Per chi ha già in corso una dilazione
I contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
In questo caso:
- ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
Anche qualora l’ammissione al beneficio determini un saldo a debito pari a zero per il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.
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