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Fisco Internazionale: Country by Country Reporting

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È stato pubblicato, in G.U. l’ 8 marzo 2017, il decreto MEF che attua il progetto OCSE BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) relativo allo scambio automatico di informazioni fiscali per le multinazionali.

Con La Legge di Stabilità 2016 le società controllanti, residenti nel territorio dello Stato, che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato conseguito dal gruppo di imprese multinazionali, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate annualmente una rendicontazione paese per paese (c.d. country by country reporting) che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva.

I soggetti tenuti agli obblighi sono:

– le società controllanti capigruppo di un gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato, che hanno obbligo di redazione del bilancio consolidato, se il gruppo ha un fatturato consolidato nel periodo d’imposta precedente di almeno 750 milioni di euro e se le società non sono, a loro volta, controllate da altre società o enti;

– le entità appartenenti al gruppo multinazionale, diverse dalla controllante capogruppo, residenti in Italia, nel caso la controllante sia residente in uno Stato che:

– non ha ancora introdotto per le proprie controllanti l’obbligo di rendicontazione;

– non ha con l’Italia un accordo per lo scambio delle suddette rendicontazioni;

– è inadempiente agli obblighi di scambio di dati.

Semplificazioni sono contemplate nel caso in cui sussistano più società dello stesso gruppo multinazionale residenti in Italia, in tal caso il gruppo stesso può designare una controllata a presentare il country by country reporting.

Contenuto

La rendicontazione paese per paese con riferimento ad un gruppo multinazionale deve contenere per ciascun Paese in cui lo stesso opera:

– i dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità o mezzi equivalenti;

– l’identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale ivi residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell’attività o delle principali attività svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l’entità giuridica a cui fanno capo.

Termini di presentazione

La rendicontazione va presentata entro i 12 mesi successivi all’ultimo giorno del periodo d’imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

La prima rendicontazione, relativa al periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, è trasmessa entro 18 mesi dall’ultimo giorno di tale periodo.

L’Agenzia delle Entrate deve trasmettere a ogni altro Stato membro dell’Ue (e agli Stati extra-Ue con i quali sono in vigore accordi di scambio) le informazioni acquisite attraverso la rendicontazione e relative a società negli stessi residenti (o ivi aventi una stabile organizzazione) a regime entro quindici mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta oggetto di rendicontazione. Con riferimento alla prima rendicontazione relativa al periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, le informazioni sono trasmesse entro 18 mesi.

 

Responsabilità medica: le principali novità della Riforma (seconda parte)

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(Jan Gordon, The Royal Naval Hospital, Haslar: Surgical Ward)

Nella precedente circolare informativa prodotta dallo Studio Legale Galanti Meriggi & Partners sono state descritte le principali novità del Disegno di Legge riguardanti le buone pratiche e le linee guida, i profili di responsabilità civile e penale, gli aspetti procedurali e risarcitori, gli obblighi informativi e di trasparenza per le strutture sanitarie pubbliche e private.

Passiamo ora ad esaminare le ulteriori e principali novità della nuova normativa che, crisi politiche permettendo, dovrebbe essere approvata dalla Camera dei Deputati in tempi ragionevoli.

1) OBBLIGHI ASSICURATIVI E “MISURE” ALTERNATIVE.

1.a) Obblighi assicurativi: nel Disegno di Legge (articolo 10), pur con modalità formali poco felici, viene riconfermato l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, già previsto dalla normativa vigente (Legge n.114/2014), di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale, con una miglior precisazione che lo stesso obbligo deve riguardare anche:

  • i danni causati dal personale che operi, a qualunque titolo, presso le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, incluso il personale che svolga attività di formazione ed aggiornamento ovvero di ricerca clinica;
  • le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o mediante la telemedicina.

Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private non hanno, invece, alcun obbligo assicurativo per le prestazioni sanitarie svolte all’esterno delle medesime strutture e per quelle svolte al loro interno da parte di chi operi in regime libero-professionale non intra moenia ovvero in esecuzione di un rapporto contrattuale diretto con il paziente. Pertanto, chi opera in regime libero-professionale secondo le modalità appena sopra indicate, deve dotarsi di una propria, idonea copertura assicurativa, come già prevede – peraltro – la vigente normativa, anche in ambito deontologico.

Fermo quanto sopra, gli esercenti la professione sanitaria che operino a qualunque titolo all’interno di strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, dovranno comunque dotarsi – con oneri a loro carico – di copertura assicurativa per i casi di colpa grave, al fine di garantire l’efficacia di specifiche e possibili azioni conseguenti al sinistro, quali quelle di rivalsa e di responsabilità amministrativa che verranno trattate in punto successivo.

La nuova normativa stabilisce inoltre che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private pubblichino, nei propri siti Internet, le denominazioni delle loro compagnie assicuratrici per la responsabilità civile, indicando “per esteso i contratti e le clausole assicurative”.

La “garanzia assicurativa” dovrà prevedere un’estensione, coprendo anche il rischio relativo ad eventi che siano accaduti nei dieci anni antecedenti al perfezionamento dei relativi contratti assicurativi e che siano stati denunciati durante il periodo di vigenza temporale delle polizze.

Inoltre, le polizze dovranno prevedere un periodo di “ultrattività” della garanzia, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, per le richieste di risarcimento che pervengano entro un periodo di dieci anni, se riferite ad aventi che siano accaduti durante il periodo di vigenza delle polizze ovvero nei dieci anni precedenti (articolo 11).

L’estensione e l’ultrattività appena descritte richiederebbero maggiori precisazioni in sede di approvazione definitiva della riforma, in quanto allo stato non vi è certezza assoluta che tali previsioni si riferiscano sia alle polizze che devono essere stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia a quelle che devono essere stipulate dagli esercenti la professione sanitaria.

1.b) Misure alternative alle coperture assicurative e requisiti minimi di tali misure e delle polizze assicurative: il Disegno di Legge prevede che per le sole strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in alternativa alle coperture assicurative indicate al precedente punto 1.a), possano essere adottare altre “analoghe misure”, in relazione ai medesimi rischi.

Con Decreto Ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, verranno stabiliti i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle “analoghe misure” da adottarsi in alternativa alle coperture assicurative, inclusi i casi di assunzione diretta del rischio da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private.

Lo stesso Decreto dovrà disciplinare le regole per il trasferimento del rischio, nel caso di subentro di una nuova compagnia di assicurazione, nonché le modalità di previsione – nei bilanci delle strutture più volte richiamate – di un “fondo rischi” e di un “fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”.

Anche le misure alternative adottate dovranno essere pubblicate nei siti Internet delle stesse strutture sanitarie e sociosanitarie.

Infine, il Decreto Ministeriale dovrà determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative con le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e con gli esercenti le professioni sanitarie nonchè specifiche classi di rischio, con corrispondenti massimali differenziati.

2) AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATORE.

Con disposizione di portata fortemente innovativa, il Disegno di Legge prevede che il soggetto danneggiato ha il diritto di agire direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazione:

  • delle strutture socio sanitarie pubbliche o private;
  • dell’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività all’esterno di tali strutture oppure al loro interno, in regime libero-professionale ovvero in esecuzione di un rapporto contrattuale diretto con il paziente (articolo 12).

L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore – che permetterà finalmente un immediato e diretto convoglimento delle compagnie – dovrà essere preceduta, a pena di improcedibilità, da un procedimento di mediazione ovvero da un un procedimento di consulenza tecnica preventiva, come già ricordato nella precedente circolare informativa. Ovviamente, l’azione potrà essere esercitata solo entro i limiti di massimale previsti dalla relativa polizza assicurativa.

Opportunamente, la nuova normativa prevede che le strutture socio sanitarie pubbliche o private e gli esercenti la professione sanitaria saranno litisconsorti necessari ovvero devono obbligatoriamente essere parte nei giudizi promossi, nei confronti delle loro rispettive compagnie di assicurazione, da parte dei soggetti danneggiati.

E’ previsto che tutte le disposizioni relative all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore entreranno in vigore all’atto dell’emanazione del Decreto Ministeriale che dovrà stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative.

Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione nei cui confronti sia stato promosso un giudizio da parte del soggetto danneggiato, dovranno darne notizia all’esercente la professione sanitaria interessato, entro il termine di dieci giorni dalla ricevimento dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r.

Analogo termine dovrà essere rispettato dalle strutture sanitarie e sociosanitarie e dalle compagnie di assicurazione, per comunicare all’esercente la professione sanitaria l’avvio di trattative stragiudiziali con il soggetto danneggiato, con espresso invito a parteciparvi.

L’omissione, l’incompletezza od anche il semplice ritardo nelle comunicazioni appena sopra indicate determinerà l’inammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa che verranno subito di seguito trattate (articolo 13). Si tratta, quindi, di una previsione particolarmente, e forse eccessivamente, severa per i casi di semplici incompletezza e/o ritardo che non determinino particolari pregiudizi.

3) LE AZIONI DI RIVALSA E DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA.

3.a) Azione di rivalsa.

Come noto, il soggetto che ha risarcito il danno (strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e compagnie di assicurazione delle stesse ovvero degli esercenti la professione sanitaria), ha il diritto di agire in rivalsa nei confronti di chi lo abbia causato.

La nuova normativa prevede che detta azione può essere esercitata solo in caso di dolo e colpa grave di chi abbia causato il danno (articolo 9).

Il Disegno di Legge inoltre, e con disposizione sicuramente innovativa e particolarmente tutelante per gli esercenti la professione sanitaria, stabilisce dei limiti massimi, per l’esercizio dell’azione di rivalsa nei casi di colpa grave; limiti, ovviamente, non applicabili nell’ipotesi di dolo.

Più specificamente:

  1. in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica ovvero nei confronti dell’esercente la professione sanitaria (che non operi all’esterno delle strutture oppure al loro interno, in regime libero professionale o in esecuzione di un rapporto contrattuale diretto con il paziente), la rivalsa della compagnia di assicurazione, per i casi di colpa grave, non potrà superare una somma “pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente successivo, moltiplicato per il triplo;
  2. in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata ovvero della compagnia di assicurazione di quest’ultima, la misura massima della rivalsa della compagnia di assicurazione non potrà superare una somma “pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.

Per contro, nessun limite si applica agli esercenti la professione sanitaria che operino all’esterno delle strutture oppure al loro interno, in regime libero professionale o in esecuzione di un rapporto contrattuale diretto con il paziente.

Il Disegno di Legge, inoltre, prevede alcune disposizioni di carattere processuale in relazione alla decadenza dall’esercizio dell’azione di rivalsa nonché agli effetti della sentenza e della transazione, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria che non abbia partecipato al giudizio o all’accordo transattivo.

3.b) Azione di responsabilità amministrativa.

Anche per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa che, come noto, può essere esercitata solo nei casi di dolo o colpa grave e nei confronti dei dipendenti o degli esercenti la professione sanitaria con un rapporto di servizio con le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, il Disegno di Legge – con disposizione di portata fortemente innovativa – prevede limiti massimi, per le eventuali condanne, nella misura indicata al precedente punto 3.a.I).

L’iniziativa per l’esercizio dell’azione è riservata al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

Ai fini della quantificazione del danno, dovrà tenersi conto delle situazioni di particolare difficoltà – anche di natura organizzativa – della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, nelle quali l’esercente la professione sanitaria abbia dovuto operare.

Il Disegno di Legge prevede, inoltre, che per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento delle domande risarcitorie del danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti; l’esito del giudizio è oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari, nell’ambito dei concorsi per incarichi superiori.

Concluso l’esame dei punti essenziali del Disegno di Legge, non resta che attendere la prossima e definitiva approvazione della riforma da parte della Camera dei Deputati.

*

Eventuali modifiche di rilievo nel testo definitivo costituiranno oggetto di specifica ed ulteriore circolare informativa.

* Avv. Marco Emanuele Galanti – Avv. Fabio Meriggi

 

FocusOn 1.2017

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Il primo numero di FocusOn del 2017, come sempre in collaborazione con lo Studio Legale de Tilla, è on line.

Potete leggerlo in pdf qui o sfogliarlo su Issuu qui.

Buona lettura!

Finanza agevolata per Startup: il Bando Nuove Imprese a Tasso Zero

“Nuove imprese a tasso zero” è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa, ovvero micro e piccole imprese costituite da meno di 12 mesi o da costituire in forma societaria anche cooperativa, la cui compagine sia composta solo da persone fisiche e che oltre la metà delle quote e delle persone sia di giovani tra i 18 e i 35 anni e/o donne.

Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni consistono in un finanziamento da parte di Invitalia a tasso zero della durata massima di 8 anni che può coprire fino al 75% delle spese totali. Per il restante 25% è richiesto un apporto di mezzi propri o un finanziamento esterno non agevolato.

Valutazione:

È una procedura a sportello in ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento fondi.

Settori:

  • produzione di beni e servizi nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo;
  • attività della filiera turistico-culturale, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
  • servizi per l’innovazione sociale

Spese ammissibili:

Le spese ammesse al finanziamento dovranno rientrare nelle seguenti classi:

  • suolo aziendale nel settore industria, artigianato e trasformazione prodotti agricoli per un max del 10% del piano ammesso;
  • realizzazione acquisto e ristrutturazione fabbricati:
  • turismo e filiera turistica-culturale per un max 70% del piano ammesso
  • industria, artigianato e trasformazione prodotti agricoli per un max del 40% del piano ammesso;
  • macchinari, impianti e attrezzature per il 100%
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per un max del 20% del piano ammesso
  • brevetti, licenze e marchi per un max del 20% del piano ammesso
  • formazione specialistica dei soci e dei dipendenti per un max del 5% del piano ammesso
  • consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziari, progettazione e direzione lavori, impatto ambientale per un max del 5% del piano ammesso.

Il piano di spesa non può superare € 1.500.000 e deve essere realizzato entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento (con possibile proroga a 6 mesi).

 

Industria 4.0: gli incentivi applicabili agli investimenti

 

La Legge di Bilancio 2017 prevede misure agevolative al fine di incentivare gli investimenti per favorire l’acquisto di beni strumentali, investimenti nella ricerca e nell’innovazione, nonché la creazione di prodotti o servizi altamente innovativi.

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Premessa

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto delle misure agevolative al fine di incentivare gli investimenti. In particolare, con il piano Industria 4.0 sono stati introdotti misure per favorire l’acquisto di beni strumentali, investimenti nella ricerca e nell’innovazione, nonché la creazione di prodotti o servizi altamente innovativi. Inoltre è stata prorogata l’agevolazione sui super-ammortamenti nella misura del 40% e introdotto il c.d. Iper-ammortamento del 150% per i beni di alto contenuto tecnologico. Nell’ambito della ricerca e sviluppo è stato prorogato e potenziato il credito di imposta R&S con un’aliquota del 50% sulle spese agevolate, mentre per le Start up e PMI innovative è stata unificata l’aliquota di detrazione/deduzione sugli investimenti nel capitale proprio pari al 30%. È stata altresì prorogata e potenziata la Sabatini –Ter che prevede un contributo potenziato per i beni ad alto valore tecnologico, oltre alla copertura con garanzia pubblica dell’80% degli investimenti.

 

Misure previste dal Piano Industria 4.0

Avvio di nuove attività altamente innovative Prevista una detrazione/deduzione sugli investimenti in attività altamente innovative pari al 30% dell’investimento effettuato.
Acquisto Beni strumentali Possibilità di ottenere un credito agevolato mediante contributi a copertura degli interessi (tramite la c.d. Sabatini Ter) e prestazione di garanzia al credito fino a copertura dell’80% (tramite il Fondo garanzia).
Agevolazione fiscale su acquisti Possibilità di dedurre sugli acquisti di beni strumentali quote di ammortamento maggiorate del 40% (c.d. super-ammortamento). Se trattasi di beni ad alto contenuto tecnologico possibilità di dedurre quote di ammortamento maggiorate del 150%.
Ricerca e sviluppo Previsto un credito di imposta pari al 50% delle spese relative a investimenti nella ricerca e sviluppo.

 

Start-Up e PMI innovative: Detrazioni e deduzioni

Per chi investe in Start –up e PMI innovative è previsto un beneficio fiscale sul capitale investito nell’attività. Con la Legge di Bilancio 2017, a decorrere dall’anno 2017 le aliquote di detrazione e deduzione degli investimenti sono state allineate tutte al 30% (anche per le start-up a vocazione sociale e a quelle operative nell’ambito energetico, che beneficiavano di un regime speciale).

Il massimale di detrazione dal reddito per le persone fisiche passa da 500.000 a 1.000.000.

Inoltre, il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile passa da due a tre anni, pena la decadenza dal beneficio fiscale.

 

Acquisto di Beni strumentali

  • Finanziamenti Agevolati

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, la c.d. Legge Sabatini.

Requisiti dei beni:

  • destinazione ad uso produttivo,
  • correlazione con attività svolta e
  • ubicazione presso l’unità locale dell’impresa.

Tali agevolazioni prevedono la concessione di un contributo nella misura del 2,75% annuo sugli interessi previsti, maggiorato del 30% per gli investimenti in particolari tipologie di acquisti, ovvero:

  • Macchinari
  • Impianti e attrezzature nuovi di fabbrica al fine di realizzare investimenti in tecnologie, quali investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

È prevista la possibilità di garantire il finanziamento tramite il c.d. Fondo Garanzia nei limiti e condizioni previsti dallo stesso istituto, nella misura dell’80% dell’ammontare del prestito.

  • Maggiorazione ammortamenti

La Legge di Bilancio per il 2017 ha esteso l’agevolazione del super ammortamento a tutto l’anno d’imposta 2017, nonché ha introdotto una nuova forma di agevolazione similare.

  • Super Ammortamento

Soggetti beneficiari:

  • Imprese individuali o società
  • professionisti

Misura agevolazione:

  • maggiorazione del 40% del costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in leasing.

Arco temporale del beneficio:

  • entro il 31 dicembre 2017;
  • entro il 30 giugno 2018, data entro cui i beni devono essere consegnati, purché entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine sia approvato dal venditore e siano stati versati acconti pari al 20% del costo di acquisto.

Modalità di applicazione

L’ agevolazione consiste nella possibilità di effettuare l’ammortamento fiscalmente rilevante non sul costo originario del bene ma su quello originario maggiorato del 40%.

Tali beni possono essere acquistati tramite l’agevolazione di cui alla legge Sabatini-Ter.

Esclusione:

Sono esclusi espressamente dall’anno 2017 i veicoli e gli altri mezzi di trasporto per cui è prevista la deducibilità parziale (ad esempio autovetture ad uso promiscuo); restano agevolabili invece gli automezzi strumentali all’attività di impresa.

  • Iper-ammortamento

Soggetti beneficiari:

imprese individuali o società

Misura agevolazione:

  • maggiorazione del 150% del costo di acquisto di beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge di Bilancio 2017; trattasi di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale (beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti; sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.

Arco temporale del beneficio:

  • entro il 31 dicembre 2017;
  • entro il 30 giugno 2018, data entro cui i beni devono essere consegnati, purché entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine sia approvato dal venditore e siano stati versati acconti pari al 20% del costo di acquisto.

Estensione

Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è prevista l’estensione del super-ammortamento sugli investimenti in beni immateriali, quali software, sistemi, piattaforme e applicazioni, sempreché siano idonei a interconnettere i beni al fine di procedere ad una integrazione nel sistema aziendale.

Modalità di applicazione

L’agevolazione consiste nella possibilità di effettuare l’ammortamento fiscalmente rilevante non sul costo originario del bene ma su quello originario maggiorato del 150%.

Tali beni possono essere acquistati tramite l’agevolazione di cui alla legge Sabatini-Ter.

Tabella riepilogativa maggiorazione ammortamenti

BENI AGEVOLAZIONE CONDIZIONI
Materiali di cui allegato A Costo su cui calcolare ammortamento pari al 250% del costo di acquisto. Bene nuovo

Acquisto entro 31/12/2017 (consegna entro 30/06/2018 con pagamento 20% del bene entro 31/12/2017)

Autocertificazione o perizia giurata che il bene rientra fra quelli elencati in allegato A e B

 

Immateriali di cui allegato B

(se il soggetto usufruisce dell’agevolazione per i beni di cui all’allegato A)

Costo su cui calcolare ammortamento pari al 140% del costo di acquisto. Bene nuovo

Acquisto entro 31/12/2017 (consegna entro 30/06/2018 con pagamento 20% del bene entro 31/12/2017)

Autocertificazione o perizia giurata che il bene rientra fra quelli elencati in allegato A e B

 

Materiali non in allegato A Costo su cui calcolare ammortamento pari al 140% del costo di acquisto. Bene nuovo

Acquisto entro 31/12/2017 (consegna entro 30/06/2018 con pagamento 20% del bene entro 31/12/2017)

 

 

Investimenti in ricerca e sviluppo: Credito di imposta

Con la Legge di Bilancio 2017 è stata prorogata al 2020 l’agevolazione prevista per gli investimenti in ricerca e sviluppo. La misura agevolativa del credito di imposta è pari al 50% delle spese ammissibili; in particolare:

SPESE AMMISSIBILI E ALIQUOTE
Descrizione                                                                                                                                           Aliquota
Personale impiegato in R&S 50%
Quote ammortamento strumenti e attrezzature di laboratorio, il cui costo unitario sia non inferiore a 2.000 euro escluso Iva 50% (prima 25%)
Spese relative a contratto di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e equipollenti e con start-up innovative 50%
Competenze tecniche e privative industriali relative a invenzione industriale o biotecnologica 50% (prima 25%)

Condizione necessaria affinché venga riconosciuto il credito di imposta è che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta, in relazione al quale si intende fruire del bonus, sia non inferiore a euro 30.000 e che detta spesa ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodo d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.

Il credito è utilizzabile soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese

 

 

 

Responsabilità medica: le principali novità della Riforma

Lo Studio Legale Galanti Meriggi & Partners ha prodotto un interessante e attualissimo studio sulle novità della riforma, importante e complessa, della responsabilità medica.

Qui di seguito vi riportiamo la prima parte relativa a:

  • buone pratiche e “linee guida”;
  • responsabilità penale e civile;
  • procedure e risarcimento del danno;
  • obblighi informativi e di trasparenza delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Le restanti novità del Disegno di Legge verranno trattate in successiva e prossima circolare.

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(Luis Jiménez Aranda, La visita al hospital. Museo de Bellas Artes de Sevilla)

*

In data 11/1/2017 il Senato ha approvato un Disegno di Legge che prevede, “in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, rilevanti novità destinate ad avere indubbi impatti anche all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e private, sotto il profilo gestionale ed organizzativo.

Il testo definitivo dovrebbe essere approvato dalla Camera dei Deputati, senza sostanziali modifiche, entro il mese di marzo salvo imprevisti di natura politica.

Illustriamo di seguito le principali novità che verranno introdotte dalla nuova normativa

1) PRATICHE, RACCOMANDAZIONI E LINEE GUIDA

In materia di responsabilità medica, è previsto che gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi a raccomandazioni previste in specifiche “linee guida” che dovranno essere elaborate da enti ed istituzioni pubbliche e private nonché da società ed associazioni scientifiche, facenti parte di un elenco che dovrà essere istituito e regolamentato da un successivo Decreto Ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa.

Nel nuovo Disegno di Legge sono peraltro già indicati i requisiti e le principali modalità di funzionamento degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e delle società appena sopra indicate (articolo 5, comma 2°).

E’ previsto inoltre che le linee guida ed i loro aggiornamenti vengano “integrati” nel Sistema Nazionale per le linee guida (SNLG), che verrà istituito con successivo Decreto Ministeriale, per essere pubblicati sul sito Internet dell’Istituto Superiore di Sanità Pubblica.

Sino a quando non saranno disponibili le linee guida, occorrerà far riferimento alle buone pratiche clinico-assistenziali ricollegabili all’attività dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell’attuale Osservatorio delle Buone Pratiche per la sicurezza del paziente. Dall’anno 2008 infatti, grazie alla collaborazione tra AGENAS ed Osservatorio, da un lato, e Regioni e strutture sanitarie dall’altro, sono state individuate molteplici, buone pratiche clinico-assistenziali, reperibili sul sito Internet dello stesso Osservatorio mediante uno specifico motore di ricerca.

Vediamo ora quale rilievo assumeranno le raccomandazioni delle nuove linee guida (ovvero, in mancanza di dette raccomandazioni, le buone pratiche tecnico-assistenziali) nei casi di responsabilità medica e nei relativi procedimenti in ambito penale e civile.

2) RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE

2.a) Per quanto attiene all’ambito penale, il Disegno di Legge, all’articolo 6, prevede l’introduzione di un nuovo articolo nel codice penale vigente (art.590-sexies), in relazione a fatti riconducibili agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose).

In particolare, quando la morte o le lesioni si siano verificate a causa di imperizia, la punibilità dell’esercente la professione sanitaria è esclusa se sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle nuove linee guida ovvero, in loro mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate “rispetto alla specificità del caso concreto”.

La norma fa quindi riferimento alle ipotesi di imperizia, vale a dire di condotte incompatibili con quel livello di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza e di capacità professionale che costituiscono il presupposto necessario per l’esercizio della professione medica. Sono quindi escluse le differenti ipotesi di negligenza (da intendersi quale trascuratezza, disattenzione, omissione o ritardo) e di imprudenza (da intendersi quale superficialità o temerarietà, come nei casi in cui il medico esorbiti dalle proprie, specifiche competenze specialistiche), per le quali non è prevista alcuna esimente. Tuttavia, è innegabile che a volte non sarà di immediata e facile valutazione il confine tra imperizia, negligenza ed imprudenza, ma il dato letterale e normativo prevede che, solo per i casi di morte o di lesioni determinate da imperizia, è esclusa la punibilità dell’esercente la professione sanitaria che abbia rispettato raccomandazioni/buone pratiche adeguate rispetto al caso concreto.

Nello stesso Disegno di Legge, inoltre e per evidenti necessità di coerenza normativa, è prevista l’abrogazione dell’art.3 comma 1° della Legge n.189/2012 (Legge Balduzzi) che prevede la non punibilità, per i soli casi di colpa lieve, dell’esercente la professione sanitaria che si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica.

2.b) Per quanto attiene all’ambito civile, vengono delineate due differenti aree di responsabilità per le strutture sanitarie pubbliche o private e per gli esercenti la professione sanitaria:

di natura contrattuale per le strutture sanitarie pubbliche o private che si avvalgano dell’opera di esercenti le professioni sanitarie, anche se scelti dal paziente e non dipendenti delle stesse strutture, incluse anche le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nonché quelle svolte nell’ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero mediante la telemedicina;

di natura extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria come sopra definito, salvo il caso in cui lo stesso abbia agito in forza di un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente (articolo 7).

La differenziazione tra le due aree di responsabilità ha rilevanza sotto due profili: l’onere della prova e la prescrizione.

In relazione all’area della responsabilità extra-contrattuale, infatti, spetta a chi agisce in giudizio, lamentando una malpractice sanitaria, fornire prova del danno, della sua riconducibilità all’operato dell’esercente la professione sanitaria e, infine, della responsabilità dolosa o colposa di quest’ultimo.

Per contro, in ambito contrattuale spetta alla struttura sanitaria pubblica o privata che ha fornito la prestazione sanitaria dimostrare di aver ben operato e fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso.

Il termine di prescrizione del diritto per la responsabilità extra-contrattuale è più breve (5 anni) di quello previsto in ambito contrattuale (10 anni).

Quindi, per i soli esercenti la professione sanitaria che non abbiano assunto obblighi contrattuali diretti con il paziente (fattispecie sicuramente prevalente), la nuova normativa prevede una responsabilità di natura extra-contrattuale, con conseguente trattamento più favorevole rispetto al passato e con ben prevedibili e rilevanti effetti nei futuri contenziosi in ambito civile ove, di fatto e nella gran parte dei casi, si assisterà ad oneri probatori differenti per le strutture sanitarie, rispetto agli esercenti la professione sanitaria.

3) RISARCIMENTO DEL DANNO E PROCEDURE.

Per quanto concerne la problematica del risarcimento del danno, la nuova normativa prevede che il Giudice dovrà valutare la condotta del medico tenendo conto sia delle raccomandazioni delle linee guida, ovvero delle buone pratiche clinico-assistenziali, sia delle previsioni del nuovo articolo 590-sexies cod. pen. appena sopra ricordato.

In relazione ai criteri per la quantificazione del danno da risarcire, il Disegno di Legge fa riferimento alle tabelle previste da specifiche disposizioni del codice delle assicurazioni private (articoli 138 e 139 del Decreto Legislativo n.209/2005). La finalità, con tutta evidenza, è quella di uniformare i criteri di risarcimento, superando quindi l’adozione di differenti tabelle, quali quelle del Tribunale di Milano di attuale e prevalente applicazione giurisprudenziale.

Sempre con riferimento all’ambito civile, il Disegno di Legge prevede che prima di instaurare un procedimento giudiziale per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, il soggetto interessato deve promuovere un procedimento di mediazione in sede stragiudiziale (avanti ad Organismi a ciò deputati e già da tempo esistenti) oppure, in via alternativa, presentare ricorso al Tribunale per l’effettuazione di una consulenza tecnica d’ufficio preventiva con finalità conciliative (ex art.696 bis cod. proc. civ.). In difetto, la domanda di risarcimento del danno è improcedibile (articolo 8). Rispetto alla precedente normativa, l’elemento di novità è costituito dalla possibilità di ricorrere ad una consulenza tecnica preventiva, con il condivisibile obbiettivo – da parte del Legislatore – di accelerare le tempistiche dei contenziosi ed incrementare le definizioni conciliative.

Ove venga presentato ricorso per la consulenza tecnica d’ufficio preventiva ed il procedimento non si concluda entro sei mesi dal deposito del ricorso ovvero le parti non raggiungano l’accordo, la domanda di risarcimento del danno diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi (ad esempio, ai fini interruttivi della prescrizione) se entro 90 giorni dal deposito della relazione conclusiva della consulenza tecnica, ovvero dalla scadenza del citato termine semestrale, venga depositato ricorso introduttivo per rito sommario ai sensi dell’art.702 bis c.p.c.

Nell’ipotesi in cui, invece, chi lamenti il danno opti per il procedimento di mediazione, con esiti negativi, potrà essere instaurato un giudizio ordinario di merito nel cui ambito potrà essere svolta ogni più ampia attività istruttoria, inclusa l’effettuazione di una consulenza tecnica d’ufficio.

Particolarmente incisive sono le ulteriori previsioni dell’articolo 8 del Disegno di Legge che impongono a tutte le parti interessate di partecipare ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva, incluse le imprese di assicurazione che devono altresì formulare un’offerta per il risarcimento del danno ovvero comunicare le ragioni per le quali ritengono di non doverla formulare.

I comportamenti ostruzionistici, quali la mancata formulazione dell’offerta da parte delle imprese di assicurazione ovvero la mancata partecipazione allo stesso procedimento di consulenza tecnica preventiva, sono sanzionati al termine del procedimento “di merito”, nel quale è stata formulata la domanda risarcitoria.

Le imprese di assicurazione che abbiano omesso di formulare l’offerta nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva (si deve ritenere, senza fondate ragioni, nel silenzio del testo normativo) vengono segnalate dal Giudice, mediante trasmissione della sentenza, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Chi non abbia partecipato al procedimento di consulenza tecnica preventiva, anche se per ipotesi vittorioso nella causa “di merito”, potrà essere condannato dal Giudice al pagamento delle spese processuali a favore dell’altra parte, oltre che al pagamento di una pena pecuniaria determinata equitativamente.

L’obbligatorietà della partecipazione delle parti interessate al procedimento di consulenza tecnica preventiva è sicuramente condivisibile ma non si comprende per quale ragione analogo regime, con i necessari adattamenti, non sia stato esteso alla mediazione.

In assenza di modifiche sul punto, molto probabilmente si assisterà ad un considerevole incremento dei procedimenti di consulenza tecnica preventiva, rispetto a quelli di mediazione, con effetti certamente non in armonia con le finalità di riduzione del contenzioso della nuova normativa.

4) OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI DATI, SISTEMI DI VERIFICA E OBBLIGHI INFORMATIVI

4.a) Il Disegno di Legge prevede che la direzione delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel rispetto dell’obbligo di trasparenza sui dati relativi ai pazienti ed alle cure prestate, deve fornire agli aventi diritto la documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti etc. etc.), entro il termine di sette giorni dalla relativa richiesta, preferibilmente in formato elettronico. Eventuali integrazioni documentali devono essere fornite, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta (articolo 4).

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa le strutture pubbliche e private dovranno adeguare ed integrare i loro regolamenti interni, già adottati in attuazione della Legge n.241/1990.

Inoltre, le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno rendere disponibili sui propri siti Internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, previa loro verifica nell’ambito delle attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio già previste nella normativa vigente. Il Disegno di Legge non specifica se la disposizione dovrà essere applicata retroattivamente, con riferimento al quinquennio precedente all’entrata in vigore della nuova normativa, ed è quindi auspicabile che tale aspetto venga chiarito nell’ambito della versione definitiva che verrà approvata dalla Camera dei Deputati, anche con l’ausilio di un’adeguata disciplina transitoria.

4.b) Per poter assicurare anche in futuro l’adozione dei più opportuni interventi, anche in ambito legislativo, per la tutela e la sicurezza dei pazienti, è stato introdotto un nuovo sistema di verifica “a più livelli” (articoli 2 e 3 del Disegno di Legge).

In ambito Regionale, è prevista la costituzione dei Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che dovranno acquisire dalle strutture sanitarie pubbliche e private i dati relativi ai rischi, ai sinistri ed ai contenziosi.

Tutte le strutture pubbliche e private che eroghino prestazioni sanitarie dovranno predisporre e pubblicare nel proprio sito Internet, a cadenza annuale, una relazione sugli “eventi avversi” che si siano verificati al loro interno, sulle relative cause e sulle iniziative che siano state assunte al riguardo.

I dati così raccolti da ciascun Centro regionale, dovranno essere trasmessi ad altro Ente, a livello nazionale, denominato Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella Sanità. L’Osservatorio dovrà essere istituito, entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, con successivo Decreto Ministeriale.

L’Osservatorio eserciterà anche funzioni consultive ed il Ministro della Salute trasmetterà annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Ente.

Il Disegno di Legge, inoltre, prevede la facoltà delle Regioni di affidare all’ufficio del Difensore Civico la funzione di garante per il diritto alla salute e di disciplinarne la struttura organizzativa. Il Difensore Civico dovrebbe raccogliere le segnalazioni relative a disfuzioni del sistema sanitario ed intervenire a tutela del diritto leso con i poteri conferitigli dalle singole normative a livello regionale.

______

* Marco Emanuele Galanti – Fabio Meriggi

 

Un nuovo modello per le dichiarazioni d’intento

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d’intento per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

La novità riguarda l’eliminazione, dal modello della dichiarazione di intento attualmente in uso, dei campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da… a…”, ossia l’indicazione di voler effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA per le operazioni comprese in un determinato periodo temporale ovvero nell’anno solare.

Con il nuovo modello, gli operatori dovranno prestabilire, già al momento della presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare specifico del plafond che intendono utilizzare presso ciascun fornitore.

L’esportatore abituale dovrà pertanto compilare:

  • il campo 1 se intende richiedere al proprio fornitore di non applicare l’imposta con riferimento ad una sola operazione;
  • il campo 2 se intende richiedere al proprio fornitore di non applicare l’imposta per più operazioni ma comunque entro una determinata soglia.

L’introduzione del nuovo modello di comunicazione e la sua decorrenza a far data dal mese di marzo 2017 hanno tuttavia generato alcuni dubbi con riferimento alla compilazione e all’invio del modello fino al 28 febbraio 2017 anche perché generalmente nel periodo che coincide con l’inizio dell’anno si ha un incremento considerevole di dichiarazioni di intento emesse in vista delle operazioni da effettuarsi nel nuovo anno fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo i contribuenti che hanno compilato la dichiarazione di intento indicando un limite temporale (ad esempio “operazioni comprese dal 01/01/2017 al 31/12/2017”) dovranno necessariamente presentare una nuova dichiarazione d’intento per le operazioni da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

I contribuenti che al contrario avranno presentato la dichiarazione indicando il plafond che intendono utilizzare (per una singola operazione ovvero per più operazioni) non dovranno inviarne una nuova utilizzando il nuovo modello.

Riassumendo, gli adempimenti in capo all’esportatore abituale anche in seguito all’adozione del nuovo modello di dichiarazione saranno, quindi:

  1. predeterminazione già al momento della presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, dell’importo degli acquisti senza applicazione dell’IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 presso ciascun fornitore, indipendentemente dall’intervallo temporale di utilizzo;
  2. trasmissione in via telematica delle dichiarazioni di intento, da consegnare al proprio fornitore, all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore abituale;
  3. consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, della dichiarazione di intento già trasmessa all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa.

 Relativamente al fornitore dell’esportatore abituale (per il quale tuttavia nulla cambia) gli adempimenti al fine di poter emettere fattura senza applicazione dell’IVA saranno, invece:

  1. ricezione della dichiarazione di intento da parte del proprio cliente;
  2. verifica dell’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento mediante il servizio online “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento in quanto è possibile emettere fattura senza applicazione dell’iva solo successivamente al riscontro di tale documentazione.

La deducibilità/detraibilità dei costi per servizi a uso promiscuo: un po’ di chiarezza

Non è raro che lavoratori autonomi o imprenditori individuali, titolari di partita IVA, non abbiano un luogo “dedicato” per lo svolgimento della propria attività e quindi in molti casi destinino ad uso ufficio una porzione dell’immobile da loro abitato.

Ne consegue che una parte dei costi per servizi (utenze, locazione, spese condominiali) venga sostenuta anche per finalità produttive connesse appunto allo svolgimento dell’attività professionale o imprenditoriale.

Sono appunto questi i costi ad uso promiscuo che giustamente il contribuente richiede di poter dedurre dal proprio reddito individuale essendo sostenuti, sia pure in parte, per finalità produttive.

Cerchiamo, quindi con queste brevi note, di fare chiarezza andando ad analizzare il corretto trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette di quelle diverse tipologie di costo che con maggior frequenza vengono sostenute da queste categorie di contribuenti.

In primo luogo per ottenere la corretta deducibilità/detraibilità dei costi per servizi a uso promiscuo è richiesto che le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 in poi contengano il numero di partita Iva del soggetto professionista o imprenditore individuale che utilizza il servizio. Nel caso in cui venga indicato solo il codice fiscale vi è la presunzione che, ai fini IVA, il servizio sia reso a un soggetto che non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione con conseguente “indetraibilità totale” dell’IVA esposta in fattura/bolletta.

E’ il caso, ad esempio, delle fatture/bollette relative ad utenze domestiche (forniture di luce e gas); queste spesso vengono inviate al nostro studio per la contabilizzazione e le stesse riportano solo il codice fiscale del professionista o dell’imprenditore individuale (in quanto trattasi di utenze aperte in origine per esclusivo uso domestico e familiare). Questi documenti, poiché emessi per finalità estranee all’esercizio d’impresa, arte o professione non possono costituire valido giustificativo ai fini della loro deducibilità/detraibilità IRPEF e IVA. E’ quindi il caso di valutare l’opportunità di sottoscrivere utenze business così da consentire con la regolare contabilizzazione e deduzione dei costi per servizi a uso promiscuo, come specificato di seguito.

Se ai fini della detraibilità dell’IVA è sempre richiesta l’emissione di una fattura con indicazione della partita IVA del soggetto cessionario/committente, per quanto concerne la deducibilità delle imposte dirette il professionista/imprenditore individuale in luogo della fattura può farsi rilasciare:

  • lo scontrino parlante dove vengono riportati i dettagli relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o committente (non serve la partita Iva);
  • la ricevuta fiscale con i propri dati identificativi.

Questo è il caso degli acquisti di beni e servizi di modico valore (tipo cancelleria, ferramenta, ristoranti…) per i quali, proprio in virtù del modesto importo, si possono riscontrare difficoltà ad ottenere l’emissione di una fattura (che peraltro il cedente/prestatore è sempre obbligato ad emettere a richiesta).

Analizziamo ora il trattamento delle più frequenti tipologie di costo ad uso promiscuo.

Locazioni

Imposte dirette

I costi relativi ai canoni di locazione a uso promiscuo sono deducibili in misura pari al 50% a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione.

Tuttavia, a seconda che il contribuente sia un professionista ovvero un imprenditore, varia l’area territoriale sulla quale effettuare la verifica. Per un professionista è sufficiente che l’immobile a uso promiscuo non sia nello stesso Comune dov’è ubicato un altro immobile in cui venga esercitata la professione. Un imprenditore individuale, invece, se detiene altro immobile per lo svolgimento della propria attività in qualsiasi altro Comune italiano non può procedere alla deduzione del costo.

IVA

L’IVA eventualmente pagata sul canone di locazione è sempre indetraibile per specifica disposizione di legge (articolo 19-bis1, comma 1, lettera i, dpr 633/72).

Utenze (luce, gas, acqua, spese condominiali, telefonia fissa, etc.)

Imposte dirette

Per i professionisti la deduzione dei costi per le utenze degli immobili utilizzati in modo promiscuo è pari al 50%. Condizione necessaria è che gli stessi non detengano nel medesimo Comune altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione. Per questa categoria di contribuenti è prevista una deduzione forfettaria inderogabile a prescindere degli spazi effettivamente adibiti all’attività professionale.

Discorso diverso invece per gli imprenditori individuali per i quali la percentuale deducibilità dei costi varia in funzione delle superfici effettivamente utilizzate per l’attività lavorativa (ad esempio metri quadri utilizzati come ufficio sul totale dei metri quadri dell’abitazione).

In alcuni casi potrebbe risultare poco agevole quantificare la percentuale di utilizzo di un immobile ai fini della propria attività. Occorre comunque individuare criteri oggettivi di suddivisione di tali costi affinché possano essere utilizzati quale prova in caso di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

IVA

Relativamente all’IVA tutti i soggetti sono chiamati a definire dei criteri oggettivi ai fini del conteggio della quota detraibile. Pertanto sia i professionisti che gli imprenditori autonomi dovranno individuare dei parametri oggettivi e coerenti da utilizzare per la suddivisione delle spese tra uso personale/familiare e uso lavorativo (la circolare ministeriale n. 328 del 2007 porta quale esempio di criterio oggettivo e coerente da utilizzare per individuare la quota delle spese di riscaldamento per le quali è possibile procedere con la detrazione dell’IVA quello della cubatura dei relativi locali o in base al numero dei radiatori, etc.).

*

In una prossima nota tratteremo il tema dei  costi connessi all’uso promiscuo di automobili e altri mezzi di trasporto.

Voluntary 1 e 2: poche le differenze

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L’art. 7 del decreto legge 193 del 2016 ha riaperto i termini per poter aderire alla procedura di collaborazione volontaria, meglio conosciuta come Voluntary Disclosure, introdotta dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

La nuova collaborazione volontaria ricalca in gran parte la procedura prevista dalla precedente normativa: potranno accedervi tutti i soggetti (persone fisiche, società di persone, società di capitali, trust ecc) che hanno omesso di dichiarare dei redditi, prodotti in Italia e/o all’estero, o che non hanno adempiuto agli obblighi sul monitoraggio fiscale.

La finestra temporale per poter aderire alla nuova procedura di collaborazione volontaria si è aperta il 24/10/2016, data di entrata in vigore del decreto legge 193/2016, e si chiuderà il 31/07/2017 con possibilità di integrare la documentazione a supporto della domanda entro il 30/09/2017.

Sono sanabili le violazioni, in tema di imposte sui redditi e monitoraggio fiscale, commesse fino al 30/09/2016.

Tuttavia non può aderire alla procedura attualmente in vigore:

  • chi ha già aderito alla prima Voluntary del 2015;
  • chi ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie connesse alla procedura.

Le annualità sanabili, per omessi redditi dichiarati, sono quelle dal 2010 (2009 in caso di omessa dichiarazione) al 2016 mentre le imposte interessate sono:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • imposte sostitutive;
  • IRAP.

È possibile sanare anche le violazioni commesse in materia di dichiarazione dei sostituti di imposta.

Le annualità per le violazioni sul monitoraggio fiscale (omessa compilazione quadro rw) sono sempre relative al periodo 2009 – 2016 con sterilizzazione del raddoppio dei termini nel caso in cui:

  • le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella cd. white list;
  • le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
  • l’autore delle violazioni dichiarative rilascia all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria;
  • nelle predette ipotesi, l’autore della violazione trasferisce, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell’Italia o di uno degli Stati white list rilasciando tempestivamente l’autorizzazione a trasmettere le informazioni rilevanti alle autorità finanziarie italiane.

La particolarità della nuova versione della procedura di collaborazione consiste nell’autoliquidazione di imposte sanzioni e interessi. In pratica il contribuente che intende aderire alla Voluntary Disclosure dovrà calcolare autonomamente imposte, sanzioni e interessi e versarle entro il 30/09/2017, senza aspettare gli avvisi di accertamento/inviti al contradditorio emessi dall’Agenzia delle Entrate. È prevista la possibilità di un pagamento in tre rate mensili e la prima delle quali deve essere pagata entro il 30/09/2017

Il piano sanzionatorio di base è uguale a quello previsto per la prima Voluntary (75% del minimo edittale per le imposte e 50% del minimo edittale per le sanzioni da monitoraggio fiscale) ma è previsto un inasprimento delle sanzioni in caso di mancato o insufficiente pagamento.

L’inasprimento delle sanzioni si concretizzerà nei seguenti casi e consisterà:

  • mancato versamento entro il 30/09/2017: le sanzioni sulle imposte saranno l’85% del minimo editale, per il monitoraggio fiscale 60% del minimo editale per i paesi white list e 85% negli altri casi;
  • versamento insufficiente maggiorazione del 10%: se il versamento è insufficiente per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare, ove le relative somme siano afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
  • versamento insufficiente maggiorazione del 3 %: se il versamento è inferiore per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi.

In conclusione la nuova versione della Voluntary Disclosure oggi in vigore è praticamente identica alla precedente con la differenza che nella prima collaborazione volontaria si doveva aspettare la definizione del quantum da versare dall’Agenzia delle Entrate, mentre in questa nuova procedura occorrerà versare imposte, sanzioni e interessi entro il 30/09/2017 con la possibilità di inasprimento delle sanzioni in caso di mancato o insufficiente versamento.

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