frontale-newsletter-detilla

I trasferimenti di beni e valori possono avvenire nell’ambito di transazioni commerciali oppure essere legati a diversi fatti della vita se non addirittura proprio al termine della vita del loro proprietario.

Il ricevere dei beni a titolo di donazione o di successione ereditaria è considerato dalla legislazione tributaria di quasi tutti i paesi un arricchimento del beneficiario e quindi evento che fa emergere materia imponibile.

Abbiamo cercato qui di seguito di sintetizzare lo stato dell’arte dell’imposizione che grava su donazioni e successioni nel nostro paese e in alcuni tra quelli che sono considerati le “potenze economiche”.

Italia

La legge 286/2006 e la legge 296/2006 hanno reintrodotto, dopo alcuni anni di sospensione, l’imposta di successione e quella sulle donazioni aventi entrambe le medesime aliquote e le medesime modalità applicative.

L’imposta di successione si applica sulla totalità del patrimonio detenuto dal de cuius in qualsiasi parte del mondo se questi era fiscalmente residente in Italia al momento del decesso (apertura della successione), viceversa colpisce solo il patrimonio detenuto nel territorio nazionale se il de cuius non risulta risiedere in Italia.

L’imposta è calcolata sull’importo netto dell’eredità o della donazione trasferita al beneficiario (cioè dedotto il valore delle passività trasferite, delle spese deducibili, dei debiti del deceduto, delle spese mediche, dei costi del funerale, etc.), tenendo conto delle franchigie variabili previste dalla normativa e applicate in base ai diversi gradi di parentela tra il de cuius / donante ed l’erede / beneficiario.

Tali franchigie sono da intendersi riferite all’intero arco della vita e quindi è necessario monitorare i saldi cumulativi nel caso in cui un individuo riceva più di una donazione o una donazione ed una eredità da un medesimo soggetto.

La normativa prevede regole specifiche per la determinazione della base imponibile, stabilendo diversi criteri di valorizzazione a seconda della natura del bene trasferito per successione o donazione (proprietà immobiliari, azioni, obbligazioni, quote di fondi d’investimento e beni mobili) così come alcuni tipi di attività (titoli di Stato, polizze vita, quote di fondi comuni che investono in titoli di Stato) non sono soggetti all’imposta.

Si presenta qui di seguito una tabella riassuntiva delle aliquote attualmente in vigore e delle esenzioni previste per i diversi gradi di parentela.

Beneficiario Imposta di successione, imposta sulle donazione e relative franchigia
Parente diretto (primo grado) 4% sul valore totale del patrimonio con una franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario
Fratello o sorella (secondo grado) 6% sul valore totale del patrimonio con una franchigia di 100,000 euro per ogni beneficiario
Altri parenti (zii/e, nipoti, cugini/e) e alcuni parenti acquisiti 6% sul valore totale del patrimonio senza franchigia
Altri eredi diversi 8% sul valore totale del patrimonio senza franchigia
Persone disabili così come definite dalla legge In questo caso la franchigia è di 1,5 milioni di euro. Vengono poi applicate le aliquote elencate in precedenza a seconda del grado di parentela

Oltre alle imposte appena descritte, nel caso del passaggio di proprietà di beni immobili, sarà necessario versare le imposte di registro, catastali e ipotecarie.

Regno Unito

Nel Regno Unito è prevista un’imposta patrimoniale sulle successioni e sulle donazioni unificata, chiamata “Inheritance Tax” (IHT). La IHT si calcola sul valore del patrimonio di un individuo al momento del decesso e su alcune cessioni e donazioni fatte durante l’arco della vita. Sono previsti aggiustamenti alla base imponibile delle proprietà il cui valore aumenta o diminuisce come conseguenza del decesso del donatore (per esempio è questo il caso delle assicurazioni sulla vita).

L’ordinamento inglese definisce tre tipologie di trasferimento dei diritti di proprietà nell’ambito della IHT:

  • Exempt transfers: come si farà notare in seguito sono previste esenzioni per alcune tipologie di donazioni e successioni (donazioni verso organismi caritatevoli o verso la propria sposa/sposo)
  • Potentially exempt transfers (PET): trattasi di donazioni che diventano imponibili solo se il cedente muore entro 7 anni dalla donazione. Va precisato che l’imposta potenziale in questa fattispecie può normalmente essere assicurata a costi ragionevoli
  • Chargeable Transfers: questo tipo di trasferimenti sono immediatamente imponibili e rilevano ai fini di utilizzo delle franchigie previste e sono suscettibili di un’imposta del 20% nel caso di donazioni e del 40% nel caso di successioni. Sono comunque previste esenzioni e detrazioni a seconda del grado di parentela.

Le donazioni sono tassate a un’aliquota del 20%. Se la morte del cedente avviene entro 7 anni dalla donazione, l’operazione diventa imponibile come PET, con aliquote fino al 40% ed ulteriori imposte fino al 20% per donazioni precedentemente imponibili, seguendo il seguente schema di riduzioni:

Numero di anni passati dalla donazione Percentuale dell’ Imposta dovuta
0-3 100%
3-4 80%
4-5 60%
5-6 40%
6-7 20%
Più di 7 0%

Nel caso in cui un’imposta più alta sia dovuta per il decesso del cedente entro i sette anni, le imposte già pagate stornano quelle addizionali.

Nel caso di successioni l’aliquota standard è del 40%. Dal 6 Aprile 2012, se nel testamento sono previste donazioni ad enti caritatevoli per almeno il 10% del valore totale dell’eredità, l’aliquota effettiva viene ridotta al 36%.

L’IHT è calcolata su base cumulativa. I valori di tutte le donazioni che non beneficiano di esenzioni sono quindi sommati. La legge inglese prevede una franchigia di £ 325,000 (circa € 440,000). Nel caso di coppie sposate o in unioni civili la franchigia inutilizzata al decesso di uno dei membri della coppia può essere utilizzata dal partner sopravvissuto. Come già menzionato, le donazioni effettuate nell’arco della vita che eccedono questa franchigia sono tassate al 20%, se la morte del donatore avviene sette anni dopo il trasferimento di proprietà. Per quanto riguarda le successioni sono previste, oltre alla franchigia, altri strumenti atti a diminuire l’imposizione sui passaggi di proprietà.

Sia durante l’arco della vita che al decesso, le seguenti donazioni/successioni possono essere effettuate esentasse senza ridurre l’importo della franchigia:

  • Donazioni/successioni da a un coniuge non residente al partner residente;
  • Donazioni/successioni ad un coniuge domiciliato nel Regno Unito al partner non residente, con la stessa franchigia prevista per i soggetti residenti;
  • Donazioni verso specifici soggetti (per esempio enti caritatevoli registrati);
  • Donazioni di specifici beni (per esempio beni che rientrano nel patrimonio storico);
  • Donazioni di proprietà agricole o imprese.

Le seguenti esenzioni sono invece previste solo per le donazioni:

  • Donazioni fino a £250 (€336) per donatore per anno fiscale;
  • Un’esenzione annuale fino a £3000 (circa €4000) sulle donazioni imponibili effettuate in un anno fiscale (la franchigia annuale non utilizzata può essere trasferita all’anno successivo ma non oltre);
  • Regali di nozze tra le £1000 e £5000 (€1346-€6730);
  • Assegni familiari.

Germania

In Germania è in vigore un’imposta unificata sulle successioni e sulle donazioni chiamata “Erbschaft und Schenkungsteuer” (ErbSt), modificata il 01/01/2009. La ErbSt è prevista per ogni trasferimento di proprietà tramite donazione (o presunta donazione) e per successione.

Il trasferimento di patrimoni immobiliari è solitamente assoggettato ad un’imposta la cui aliquota è compresa tra il 4.5% e il 5.0%. Nel caso di successioni o donazioni il trasferimento di proprietà immobiliari è esente da questo genere d’imposta in quanto assoggettato alla ErbSt.

L’aliquota della ErbSt dipenda dalla classe di apparenza del contribuente e dal valore del patrimonio imponibile. La base imponibile è calcolata sul valore dei beni trasferiti tenendo conto delle esenzioni e detrazioni previste dalla legge. Le classi di appartenenza ai fine dell’imposta di donazione/successione sono suddivise come segue:

  • Classe I:
    • Coniugi e partner di una unione registrata
    • Figli e figli adottivi
    • Discendenti dei figli e dei figli adottivi
    • Genitori e predecessori
  • Classe II
    • Genitori e predecessori (nel caso di donazione)
    • Fratelli e sorelle
    • Nipoti
    • Genitori non naturali
    • Nuore e generi
    • Suoceri
    • Ex-coniuge o ex-partner di una unione registrata
  • Classe III
    • Tutte le altre persone fisiche e giuridiche

In base alla classe di appartenenza e al valore del patrimonio donato/ceduto si applicano le seguenti aliquote:

Valore Imponibile del conferimento Classe I Classe II Classe III
0 7% 15% 30%
75.000 11% 20% 30%
300.000 15% 25% 30%
600.000 19% 30% 30%
6 milioni 23% 35% 50%
13 milioni 27% 40% 50%
26 milioni 30% 43% 50%

La legge prevede diverse esenzioni per particolari tipi di beni (come partecipazioni societarie e terreni agricoli) e per patrimoni che non eccedono una certa franchigia. Particolare attenzione verrà ora dedicata alla seconda fattispecie, in quanto più rilevante ai fini del presente articolo.

L’importo della franchigia varia a seconda del grado di parentela e alla classe di appartenenza.

Beneficiario Franchigia
Coniuge o partner in una unione civile registrata 500,000
Figli, figli adottivi e eredi di figli deceduti 400,000
Figli di figli ancora in vita 200,000
Altri individui appartenenti alla Classe I 100,000
Appartenenti alla Classe II 20,000
Altri individui e eredi appartenenti alla Classe III 20,000

Una franchigia addizionale di € 256,000 è inoltre garantita al coniuge vedovo o al partner rimasto in vita di una unione civile se il vedovo (partner) non ha diritto alla pensione di reversibilità. Nel caso invece si verificassero le condizioni per avere diritto alla reversibilità della pensione, la franchigia viene ridotta del valore attualizzato della stessa. Una franchigia supplementare di un massimo € 52,000 e garantita ai figli (fino all’età massima di 27 anni) in relazione della loro età. Anche in questa tipologia il diritto alla reversibilità della pensione riduce la franchigia con le stesse regole precedentemente descritte.

Francia

Le regole fiscali francesi stabiliscono che tutte le tipologie di cessioni gratuite, risultanti da una successione o da una donazione, siano assoggettate a tassazione. Di conseguenze nell’ordinamento francese alle donazioni e alle successioni e applicata la stessa imposta e in sede di calcolo dell’imposta di successione vengono considerate anche tutte le donazioni avvenute fino al momento del decesso del donatore. È inoltre prevista un’imposta specifica per i passaggi di proprietà di beni immobili, che si aggiunge all’imposta di successione.

L’imposta di successione è dovuta sui trasferimenti risultanti dal decesso di un individuo, sia che si tratti di successione che segue le regole previste dal codice civile, di un testamento o di una donazione che si concretizza con il decesso.

L’imposta deve essere versata in Francia se il deceduto è un cittadino francese, i suoi eredi sono cittadini francesi o se il patrimonio si trova nel territorio nazionale.

Oltre alla regole sulla territorialità sono previste esenzioni, franchigie e lo storno dei debiti del deceduto dalla base imponibile.

La franchigia deve essere stornata dalla parte di eredità/donazione che spetta ad ogni erede/beneficiario ai fini del calcolo del base imponibile.

Le principali franchigie possono essere riassunte come segue:

  • €100,000 se il beneficiario è un parente in linea diretta;
  • €15,932 per trasferimenti tra fratelli
  • €159,325 per cessioni nei confronti di disabili.

In aggiunta a quanto sopra elencato sono previste le seguenti franchigie per le sole donazioni:

  • €80,724 per donazioni tra coniugi;
  • €31,865 per tutte le donazioni verso nipoti;
  • €5,310 per tutte le donazioni verso pronipoti.

Il valore di ogni singola donazione verso uno stesso soggetto avvenuta negli ultimi 15 anni rileva ai fini dell’utilizzo della franchigia.

Le aliquote variano a seconda della parentela e dell’importo del dono/patrimonio.

Trasferimento a favore di discendenti e predecessori:

Valore del patrimonio Aliquota(%)
Fino a €8,072 5%
da €8,072 a €12,109 10%
da €12,109 a €15,932 15%
da €15,932 a €552,324 20%
da €15,932 a €552,324 30%
da €552,324 a €902,838 30%
da €902,838 a €1,805,677 40%
Più di €1,805,677 45%

Trasferimenti tra fratelli e sorelle:

Valore del patrimonio Aliquota(%)
Fino a €24,430 35%
Più di €24,430 45%

Altri casi:

Fattispecie Aliquota(%)
Trasferimenti tra parenti fino al quarto grado, indipendentemente dall’importo 55%
Trasferimenti tra parenti oltre il quarto grado di parentela e senza parentela, indipendentemente dall’importo 60%

E inoltre prevista una disciplina specifica per le donazioni tra coniugi (le successioni tra coniugi sono esenti)

Valore del patrimonio Aliquota(%)
Fino a €8,072 5%
Da €8,072 a €12,109 10%
Da €12,109 a €15,932 15%
Da €15,932 a €552,324 20%
Da €552,324 a €902,838 30%
Da €902,838 a €1,805,677 40%
Più di 1,805,677 45%

Una volta calcolata l’imposta dovuta sono previste alcune detrazioni.

Se il beneficiario ha, al momento della successione o della donazione, 3 o più figli, sono previste detrazioni di:

  • €610 per figlio dal terzo figlio incluso (per trasferimenti tra parenti di sangue)
  • €305 per figlio dal terzo figlio incluso (per gli altri trasferimenti)

Stati Uniti

Negli Stati Uniti è prevista un’imposta di successione sul trasferimento del patrimonio imponibile di un individuo deceduto, detto anche patrimonio lordo (“gross estate”). L’aliquota prevista raggiunge un massimo del 40% ed è prevista una franchigia di 5 milioni di dollari (circa 4.5 milioni di euro) che viene ogni anno ricalcolata tenendo conto del tasso di inflazione ($5,324,000 nel 2014). L’imposta si applica con le stesse aliquote a soggetti che non sono cittadini americani e non risiedono ufficialmente sul territorio nazionale, ma che di fatto ivi sono stabiliti. In questo caso la franchigia è di soli $60,000 e non viene corretta annualmente tenendo conto del tasso di inflazione.

Oltre all’imposta di successione è prevista, per i cittadini americani e per i soggetti residenti, un’imposta sulle donazioni di ogni natura, materiali e immateriali, indipendentemente dall’luogo in cui si trova la proprietà. L’imposta viene calcolata sul valore di mercato del bene al momento della donazione. E’ prevista una franchigia annuale indicizzata all’inflazione ($14,000 nel 2013) oltre che ad una franchigia totale di $5.25 milioni (nel 2013). L’aliquota per la parte che eccede la franchigia raggiunge un massimo del 40%.

L’imposta di successione e quella sulle donazioni sono unificate, pertanto le donazioni effettuate nell’arco della vita riducono la franchigia di cui si potrà beneficiare in sede di successione.

E’ prevista una tabella unificata da utilizzare per il calcolo sia dell’imposta di successione che sulle donazioni. Per base imponibile e da intendersi il valore del patrimonio che eccede la franchigia, che ricordiamo essere cumulativa tra cessioni risultanti da successione o donazione.

A B C D
Base imponibile superiore a Base imponibile inferiore a Imposta sull’importo in colonna A Aliquota sul valore eccedente l’imnporto in colonna A (%)
0,00 $10.000,00 $0,00 18%
$10.000,00 $20.000,00 $1.800,00 20%
$20.000,00 $40.000,00 $3.800,00 22%
$40.000,00 $60.000,00 $8.200,00 24%
$60.000,00 $80.000,00 $13.000,00 26%
$80.000,00 $100.000,00 $18.200,00 28%
$100.000,00 $150.000,00 $23.800,00 30%
$150.000,00 $250.000,00 $38.800,00 32%
$250.000,00 $500.000,00 $70.800,00 34%
$500.000,00 $750.000,00 $155.800,00 37%
$750.000,00 $1.000.000,00 $248.300,00 39%
$1.000.000,00 Senza limite $345.800,00 40%

Conclusioni

Al di là di quelle che possono essere le considerazioni sulla “filosofia” di questo genere di tributi e su come questa venga tradotta a livello di aliquote ed applicazione dell’imposta stessa emerge chiaro come nel nostro paese dopo l’abolizione del 2001 e la successiva reintroduzione del 2006 le imposte sulle donazioni e sulle successioni mortis causa sono destinate a colpire solo la limitata platea di contribuenti titolari di patrimoni “milionari” con un carico fiscale evidentemente molto inferiore a quello gravante sui residenti degli altri paesi esaminati.

Un Bel Paese per beneficiare, tutto sommato.