Lo scorso 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 81/2015, il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto Jobs Act, la legge delega per la riforma del lavoro approvata dal Parlamento all’inizio di dicembre 2014.

Tra le molte novità è stata abrogata la disciplina delle collaborazioni a progetto introdotte dalla cosiddetta legge Biagi e di conseguenza anche quella delle collaborazioni occasionali.

Il decreto introduce tuttavia quattro possibilità di deroga, per le quali potranno ancora applicarsi le disposizioni delle collaborazioni a progetto:

  • collaborazioni realizzate sulla base di accordi collettivi nazionali stipulati dai sindacati in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative di uno specifico settore;
  • collaborazioni relative a professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione agli albi professionali (ingegneri, giornalisti, avvocati, ecc.);
  • attività specifiche di componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni;
  • prestazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (allenatori e istruttori, principalmente).

Il decreto, infine, introduce una nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio.

Ai fini pratici, pertanto, sorgono alcune domande. In particolare, potranno aziende e professionisti ricorrere ancora al lavoro occasionale o questa tipologia sarà destinata, con l’entrata in vigore del Jobs Act, a essere abbandonata? E in caso di risposta positiva, quali contratti potranno essere utilizzati?

Prima di fornire una risposta è opportuno tracciare le caratteristiche fondamentali nonché le principali differenze tra le varie tipologie di lavoro occasionale in vigore fino allo scorso giugno , per comprendere in modo accurato i riflessi della nuova normativa.

In particolare le collaborazioni occasionali non vanno confuse né con quelle di lavoro occasionale accessorio né con le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

In particolare, le prime due erano oggetto della legge Biagi, ora abrogata, mentre le ultime sono normate direttamente dall’art. 2222 del codice civile.

Collaborazione occasionale

Gli elementi caratterizzanti della collaborazione occasionale sono:

  • durata: non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;
  • compenso: non superiore a 5 mila euro da ogni committente;
  • coordinamento: con il committente.

Fiscalmente e sotto il profilo previdenziale prevedono:

  • l’esonero della forma scritta del contratto e previsione di un progetto o di un lavoro;
  • il compenso assimilato a reddito di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, del TUIR;
  • l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps;
  • l’iscrizione ai fini Inail qualora esista un rischio.

Lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale, invece, è caratterizzato da:

  • mancanza di continuità/abitualità (la definizione di abitualità, peraltro, è incertezza in quanto non c’è una chiara regola che la identifichi; il Ministero stesso non ha contribuito a fare chiarezza dichiarando che, proprio essendo incerta la distinzione tra occasionalità e abitualità, occorre fare una valutazione ad hoc caso per caso);
  • mancanza di coordinamento (affinché vi sia coordinamento occorre che l’attività sia svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente).

Inoltre:

  • i redditi sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare dei proventi percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione e rientrano tra quelli diversi di cui all’art. 67 del TUIR;
  • deve essere applicata una ritenuta d’acconto del 20% all’atto della percezione del compenso;
  • ai fini IVA l’attività occasionale può essere esercitata senza l’apertura della partita Iva e senza l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili.
  • Ii compensi non sono assoggettati all’Irap
  • INPS: obbligo di iscrizione e di versamento alla gestione separata se il reddito del prestatore di lavoro è superiore a 5 mila euro.

Lavoro occasionale accessorio

Per lavoro autonomo occasionale si intendono le prestazioni meramente occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo il cui compenso non sia superiore a 5 mila euro da ogni committente.

Il pagamento avviene tramite voucher e l’applicabililità è ristretta solo a determinati ambiti/settori di attività (piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap, insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà).

Il lavoro occasionale accessorio è esenzione del reddito ai fini fiscali; obbligatoria, invece, l’iscrizione e contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps e dell’Inail

Differenze

I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

È quindi evidente che l’esame della natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte mentre deve concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente, ben potendo quindi esserci prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a 5 mila euro.

Con il lavoro accessorio si è inteso regolamentare, invece, quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei voucher.

Si tratta perlopiù di quelle attività lavorative che potrebbero collocarsi al di fuori della legalità, nell’ottica di una maggiore tutela del lavoratore.

Tabella riassuntiva delle diverse tipologie contrattuali ante Jobs Act

Tipologia Riferimenti

normativi

Tipo di reddito

e ritenute

Contributi e premi
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a € 5.000,00 Art. 2222 c.c. Redditi diversi art. 67, c. 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta art. 25, D.P.R. n. 600/1973 Nessuna contribuzione dovuta all’Inps e all’Inail
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale con un reddito complessivo annuo superiore a € 5.000,00 Art. 2222 c.c. Redditi diversi art. 67, c. 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta art. 25, D.P.R. n. 600/1973 Contributo alla Gestione separata Inps, legge n. 335/1995, sul reddito eccedente € 5.000,00. Nessuna contribuzione Inail
Collaborazione occasionale (durata fino a 30 giorni annui e compensi fino a € 5.000,00 annui con lo stesso committente) Art. 61, c. 2, D.Lgs. n.276/2003 Redditi assimilati al lavoro dipendente art. 50, c. 1, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 Contributo alla Gestione separata Inps, legge n. 335/1995. Contribuzione Inail art. 5, D.Lgs. n. 38/2000
Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite massimo di € 5.000,00 di reddito annuo e nel limite di € 2.000,00 per l’impresa commerciale o per lo studio professionale Art. 70 e segg., D.Lgs. n. 276/2003 Nessuna ritenuta, art. 72, c. 3, D.Lgs. n. 276/ 2003 Contributo alla Gestione separata Inps, art. 2, c. 26, legge n. 335/1995. Contribuzione Inail art. 72, D.Lgs. n. 276/2003

I contratti di lavoro occasionale dopo l’entrata in vigore del Jobs Act

Alla luce di quanto sopra esposto solo le collaborazioni occasionali di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 276/2003 sono state abrogate mentre la normativa del lavoro autonomo occasionale è rimasta invariata ed è stata ampliata l’applicabilità del lavoro accessorio.

In presenza di prestazioni d’opera (di impresa e professionali) di cui all’art. 2222 del codice civile, quindi, sarà possibile per aziende e professionisti continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale documentate da ordinarie note compenso e corrisposte ai prestatori al netto della ritenuta d’acconto del 20%.

Con riferimento al contratto di lavoro accessorio il D.Lgs. 81/2015 ha confermato il venire meno della caratteristica dell’occasionalità e la possibilità che possa essere usato per qualsiasi tipo di attività.
Inoltre è stato aumentato il limite economico complessivo che deve far capo al singolo prestatore d’opera su base annua, portandolo da € 5.000 a € 7.000 netti.

Tuttavia è stato previsto che qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di € 2.000 nell’anno civile per ciascun lavoratore.

Il pagamento della prestazione occasionale di tipo accessorio deve avvenire attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL

Per maggiori informazioni circa i buoni lavoro si rimanda alla pagina INPS dedicata.

Per i buoni già richiesti alla data del 25 giugno 2015 si applicheranno fino al 31 dicembre 2015 le previgenti disposizioni che prevedevano un ricorso al lavoro accessorio nel limite dei € 5000 per la totalità dei committenti e di € 2000 per ciascun singolo committente.